Il decreto PA, Caivano, Forum PA e pianificazione strategica. Sono questi i temi al centro del nuovo numero di PArliamo, la newsletter del Dipartimento della funzione pubblica
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 29 maggio 2025
Il regolamento tari di questo comune all'articolo riguardante l 'ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO, recita:
"1 Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2 Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’allegato 1 al presente regolamento.
3 Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).
4 In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99;
b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
5 Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì: c. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato; d. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99. "
Volendo determinare le tariffe, per l'anno 2018, seguendo il sistema previsto dal comma 652 della Legge 147/2013, applicando i coefficenti Kb-Kc e Kd, in deroga ai limiti minimo e massimo di legge nella misura del 50%, è necessario procedere ad una modifica regolamentare, o basta inserirlo nella delibera di approvazione del piano finanziario e di determinazione delle tariffe per l'anno 2018?
Si ritiene che vista la norma di rango superiore il Comune possa applicarla semplicemente indicando tale applicazione nella delibera di approvazione del piano tariffario. La competenza è comunque del Consiglio Comunale che può derogare legittimamente alla norma regolamentare esistente.
Dott. Luigi D’Aprano 06/02/2017
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 29 maggio 2025
ANAC – 28 maggio 2025 (Parere di precontenzioso n. 202 del 21 maggio 2025)
Consiglio di Stato, Sezione II - Ordinanza 26 maggio 2025, n. 4547
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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