Tassabilità ai fini TARI di un parcheggio coperto (tenso-struttura)

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
22 Agosto 2023

Un'utenza non domestica (associazione di pubblica assistenza) possiede un'area dove ha realizzato una tensostruttura con teli mobili sui quattro lati che dichiara di utilizzare come parcheggio, chiudendo i lati mobili nel periodo invernale ed aprendoli invece in quello estivo. Si chiede se l'area in questione é tassabile a fini TARI.

Risposta

Si deve innanzitutto premettere che, ai sensi dell’art. 1, c. 641, L. n. 147/2013, "(…) Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (…)”.

La Corte di Cassazione (si veda fra tutte Cass. n. 11130/2021), sulla base del dato normativo, ha affermato un principio di diritto, ormai consolidato, secondo il quale: 

(…) L'imposta è dovuta, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (…)".

E anche: “ (…) posto che i criteri di ripartizione del servizio di smaltimento dei rifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, bensì ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi, quali l'occupazione e detenzione di locali ed aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti, il legislatore ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, riduzioni che a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presupposti sono già fissati dalla legge, e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate (…)".

Nella fattispecie descritta nel quesito, nell’area scoperta è stata installata una tenso-struttura e il parcheggio è dunque coperto.

Viene in aiuto, a tale proposito, Cass. ord. n. 5744/2023:

"Ai fini della Tari, l’area scoperta adibita a parcheggio, pur potendo essere qualificata come rimessa di autoveicoli, con rapporto di «species» a «genus» – dovendosi escludere l’esimente di cui all’articolo 62, secondo comma, del dpr 507/93, per inidoneità dell’area a produrre rifiuti, essendo la stessa un luogo frequentato da veicoli e persone, potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti – non può essere totalmente equiparata all’area coperta”.

Ne segue, che per la parte coperta, e fatta salva una specifica prescrizione del regolamento comunale TARI, spetta al contribuente dimostrare che in quella porzione delimitata non si possono produrre rifiuti, poiché senza dimostrazione a contrario, l’ente è tenuto ad applicare la tariffa per depositi, autorimesse, magazzini e garage.

Lo sostiene anche la sent. C.G.T. di secondo grado della Toscana n. 524/2023:

"Mentre per le aree scoperte adibite in via esclusiva a parcheggio è lo stesso regolamento comunale che presume che si tratti di aree che, per loro natura, non possono produrre rifiuti, altrettanto non può dirsi per le aree coperte, in relazione alle quali, per l’esclusione dal tributo, occorrerebbe che la inidoneità a produrre rifiuti fosse concretamente provata da chi fa valere l’esclusione a tassazione, secondo i principi generali costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

In conformità a quanto affermato dalla Cassazione nelle pronunce citate dal Comune, per i parcheggi vale una presunzione di produzione di rifiuti, trattandosi di aree frequentate da persone. 

Ne consegue l’erroneità della sentenza appellata che ha accolto il ricorso sulla base della apodittica affermazione (contenuta nella sentenza di questa Corte richiamata) che sarebbe indifferente che il parcheggio sia coperto o scoperto, in assenza di qualsiasi prova da parte della ricorrente."

22/08/2023        dr. Massimo Monteverdi

Per i clienti Halley: ricorrente QT n. 1550, sintomo QT n.1631

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