Permessi convocazione permanente giunta e commissioni, senza deliberazioni e autodichiarazione Sindaco
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiLa sospensione dell'albo dei commissari di gara ANAC vigeva fino al 30 giugno scorso e, il nuovo codice ne ha disposto la soppressione; si chiede, in riferimento ad una procedura aperta avviata prima del 1 luglio 2023, quale disposizione normativa si deve prende in considerazione?
Ormai si devono applicare le regole vigenti dal 1° luglio 2023 in base al nuovo Codice d.lgs. n. 36/23 che ha completamente rivisto l’istituto della commissione giudicatrice nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in attuazione della previsione della legge delega di procedere al superamento del sistema incentrato sull’Albo dei commissari tenuto dall’ANAC.
Con la soppressione dell’Osservatorio sui contratti pubblici, il Casellario informatico viene gestito dall’ANAC direttamente all’interno della BDNCP, scompaiono, altresì, l’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici e l’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house (artt. 78 e 192 del d.lgs. 50/2016).
Il contenuto del vigente art. 93 d.lgs. n. 36/23, come riporta la relazione parlamentare di accompagnamento, risulta essere la sintesi di due visioni contrapposte, la prima volta a liberalizzare completamente le modalità e la composizione della commissione ammettendo che la stessa fosse composta esclusivamente o prevalentemente da soggetti esterni; la seconda volta invece a mantenere prioritariamente alle risorse interne dell’amministrazione appaltante l’onere e l’onore della composizione della commissione.
La nuova normativa è in ogni caso improntata al criterio della trasparenza, imponendosi all’amministrazione appaltante che le nomine debbano avvenire secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione, ma senza fissare regole procedurale rigide e lasciando alla stessa amministrazione appaltante la scelta di stabilire le modalità più adeguate per raggiungere tale scopo.
Nel nuovo Codice la disciplina della commissione di gara viene interamente rivista. In attuazione di quanto previsto dalla legge delega, dalla logica dell’albo nazionale dei commissari – istituto, peraltro, mai entrato in funzione – si passa alla regola della composizione interna.
In particolare, si stabilisce che la commissione è presieduta da un dipendente della stazione appaltante ed è composta da suoi funzionari, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Inoltre, viene definitivamente chiarito che anche il RUP può far parte della commissione giudicatrice.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Codice “l’incompatibilità assoluta tra i ruoli di RUP e di componente della commissione giudicatrice era stata già superata dal decreto legislativo n. 56 del 2017, che aveva introdotto un secondo periodo al comma 4 dell’art. 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo cui «la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura», norma, tuttavia, di non univoca interpretazione”.
In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.
22/08/2023 dr. Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2694, sintomo QS n.2766
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Analisi della questione di legittimità costituzionale della modifica
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