Spese per segretario a scavalco o reggente ai fini del calcolo delle capacità assunzionali
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiQuesto Ente di 6.300 abitanti, in quanto sprovvisto di un proprio Segretario Comunale, ha stipulato a luglio 2022 una convenzione con un altro Comune (che è l'ente capofila) per lo svolgimento in forma associata delle funzioni del Segretario Comunale.
Si chiede se è applicabile a questo Ente la disposizione di cui all'art. 3, comma 6 del D.L. 44/2023 che stabilisce che non rileva per gli anni 2023-2026 la spesa del Segretario Comunale per gli enti che ne sono sprovvisti alla data del decreto; ovvero con il termine “sprovvisti” ci si riferisce ai Comuni che, sebbene abbiano un Segretario perché in convenzione con altro Ente, non lo hanno però in pianta organica?
L’art. 3, c. 6, D.L. n. 44/2023:
“6. Per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.”
La relazione illustrativa del Parlamento al testo del decreto specifica a proposito del citato comma 6:
“(…) con tale disposizione si intende offrire una soluzione al problema della spesa per i segretari comunali nei piccoli comuni, i quali molto spesso, seppure iscritti all’Albo, non riescono ad ottenere la nomina a causa delle difficoltà per i piccoli enti di rispettare i vincoli in materia di spesa di personale.”
La norma cioè vuole tutelare gli enti la cui sede di segreteria risulta vacante alla data di entrata in vigore del decreto (si tratta, sostanzialmente, degli enti che a quella data utilizzavano a scavalco segretari titolari in altri enti o convenzioni).
Ora, nel caso illustrato nel quesito, l’ente ha stipulato un’apposita convenzione di segreteria con altro ente (capofila) già nel luglio 2022.
La sede di segreteria, pertanto, non è più vacante dalla data di efficacia della convenzione.
In altre parole, da quella data il comune non può dirsi “sprovvisto” di segretario e ad esso non può applicarsi la norma in oggetto.
Tra l’altro, va precisato che il Ministero è a conoscenza di quali siano gli enti che alla data di entrata in vigore del decreto erano sprovvisti di segretario, nel senso sopra descritto.
Solo per essi vale la norma di favore: le spese per il segretario titolare o in convenzione sostenute da quella data in avanti non saranno (fino al 2026) conteggiate ai fini dei limiti di spesa di cui all’art. 1, cc. 557-ter e 562, L. n. 296/2006.
22/08/2023 Dr. Massimo Monteverdi
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