Compensazione di credito IRAP da retribuzioni erogate a personale comandato presso altra P.A.

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
24 Agosto 2023

Una dipendente è in comando presso l'INPS da settembre 2022. L’INPS ora comunica che non rimborserà l'IRAP sugli emolumenti erogati alla dipendente, in quanto provvederà a versarli direttamente e contestualmente al rimborso, al Comune, degli emolumenti. L'IRAP è a carico dell'Ente utilizzatore (INPS). Da agosto 2023 l'IRAP sullo stipendio della dipendente non verrà più versato. Come può essere recuperata o compensata l'IRAP, che è stata impropriamente versata sulla dipendente in comando per il periodo settembre 2022-luglio 2023, visto che l'INPS non la rimborserà?

Risposta

La compensazione può avvenire solo in sede di dichiarazione annuale IRAP.

Nelle istruzioni alla versione 2023 si legge, al paragrafo 2.5.2:

"Sezione I – Attività istituzionali

(…) Nel rigo IK1, va indicato l’ammontare complessivo delle retribuzioni erogate (principio di cassa) al personale dipendente nel corso del 2022 in misura pari all’ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell’articolo 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153. (…)

In caso di distacco di personale, i relativi oneri concorrono a formare la base imponibile dell’IRAP del soggetto che impiega il personale distaccato e assume rilievo il momento in cui tale soggetto eroga il rimborso degli oneri al soggetto distaccante (…).”

La base imponibile che il Comune deve dichiarare non terrà dunque conto delle retribuzioni della dipendente comandata.

L’ammontare dell’imposta dovuta si deve indicare al rigo IR21. 

Nel rigo IR25 della dichiarazione va indicato, in colonna 2, il totale degli acconti versati in F24 (che comprendono dunque anche l’IRAP versata sulle retribuzioni della dipendente comandata).

La differenza tra l’importo di rigo IR21 e l’importo del rigo IR25 va indicata nel rigo IR27 (come importo a credito).

Quanto all’utilizzo del credito, al paragrafo 5.3 delle istruzioni si legge:

In base all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, può essere effettuata nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail) la compensazione tra i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando il modello di pagamento F24.

I crediti risultanti dalla dichiarazione IRAP 2023 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione nella quale sono indicati i predetti crediti."

23 agosto 2023    Dott. Massimo Monteverdi

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