L’art. 1, c. 641, L. n. 147/2013 dispone: "Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani …”.
La Corte di Cassazione (si veda fra tutte Cass. n. 11130/2021), sulla base del dato normativo, ha affermato un principio di diritto, ormai consolidato, secondo il quale:
“(…) L'imposta è dovuta, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, (…) unicamente per il fatto di occupare o detenere locali (…) a qualsiasi uso adibiti (…)”.
Se i locali non sono più "suscettibili di produrre rifiuti urbani”, non solo perché non abitati ma anche perché non abitabili, la tassa non è dovuta.
Ne segue che il contribuente, se vuole che il tributo non sia più addebitato a suo carico, dovrà:
- denunciare la cessazione dell’occupazione;
- dichiarare che nei locali non sono più attive utenze di servizi pubblici a suo nome (gas, acqua, energia elettrica).
Normalmente, il regolamento comunale indica puntualmente i termini entro i quali comunicare la cessazione dell’occupazione.
24/08/2023 dr. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QT n. 1551, sintomo QT n. 1632