Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea per beneficiario Legge n. 104/1992
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta della Redazione Halley Informatica
QuesitiCon la presente si chiede la corretta codifica dei capitoli (sia in entrata sia in uscita) relativi al censimento permanente della popolazione e abitazioni.
Preliminarmente si osserva che nel precedentemente ordinamento contabile di cui al d. lgs. n. 77/1995, successivamente modificato dal TUEL di cui al d. lgs. n. 267/2000, era prassi generalmente seguita la contabilizzazione in partite di giro delle somme erogate dall’ISTAT per lo svolgimento dei censimenti (analogamente a quanto avveniva per le somme destinate allo svolgimento delle elezioni e rimborsate dal Ministero dell’Interno).
Dal 2015, con l’entrata in vigore dell’armonizzazione (d. lgs. n. 118/2011 e successive modifiche), la relativa disciplina è stata significativamente rivista: il paragrafo 7.1 del principio contabile applicato n. 4/2 ha stabilito infatti che "” I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell´ente ...””, precisando altresì che “” ... ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa ...””; lo stesso principio aggiunge inoltre che “” ... non hanno natura di “Servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio ... le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc. “”.
Alla luce delle prescrizioni sopra ricordate, e considerato che la gestione da parte del Comune delle somme assegnate dall’ISTAT per i censimenti è indubbiamente caratterizzata da discrezionalità e autonomia decisionale (emanazione bandi, scelta dei rilevatori, oneri per prestazioni professionali, ecc.), le somme assegnate dall’ISTAT non possono essere ricomprese nei servizi per conto terzi, ma debbono essere contabilizzate in bilancio nei normali titoli, di entrata e di spesa, relativi alla gestione corrente: a tal fine potranno essere utilizzate le seguenti codifiche del piano dei conti finanziario:
- in entrata: E.2.01.01.01.013 “Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca”;
- in uscita: U.1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi n.a.c.”.
28 agosto 2023 Halley Informatica Consulenza Normativa
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