Risposta del Dott. Mauro Tenca
QuesitiUn bambino qui residente frequenterà la scuola sita presso un comune limitrofo. Si chiede se si debba rilasciare a tale comune, che si è reso disponibile ad effettuare il trasporto scolastico del bambino sul suo scuolabus, un’autorizzazione specifica.
Preliminarmente occorre precisare che il trasporto scolastico è un servizio prioritario per il supporto al diritto allo studio che deve essere erogato dagli Enti Locali. La sua erogazione è doverosa per legge, pertanto non rientra nei servizi a domanda individuale ma nei servizi pubblici essenziali a garanzia, come detto, del diritto allo studio, tutelato a livello costituzionale (si veda l’articolo 34 della Carta Costituzionale).
L’Articolo 5, comma 2, del d.lgs 63/2017 dispone che “le Regioni e gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli Enti territoriali interessati. Tale servizio deve essere assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati” (c.d. clausola di invarianza finanziaria).
Occorre precisare per completezza quanto previsto all’articolo 3 del d.lgs. 126/2016 che dispone che la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall' Ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Dal quesito non è dato sapere se il Comune scrivente abbia o meno un servizio di trasporto. Più che un’autorizzazione in questi casi si consiglia di procedere ad un convenzionamento con il Comune dove è sito il plesso scolastico così da consentire il trasporto degli alunni frequentanti plessi non dislocati nel Comune di residenza, previa attenta valutazione del piano annuale di organizzazione del servizio e predisposizione dell’itinerario. La convenzione, forma associativa disciplinata dall’articolo 30 del Testo Unico degli Enti Locali, dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione. In convenzione verrà specificato che il trasporto scolastico agli alunni non residenti non determina costi aggiuntivi per l’Ente erogatore oppure, previa quantificazione delle spese, i Comuni provvederanno a regolamentare i reciproci rapporti finanziari.
La convenzione è esente dall’imposta di bollo ex articolo 16 allegato B del D.P.R. 642/1972.
25 Agosto 2023 Avv. Mauro Tenca
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