Realizzazione di modelli tridimensionali di edifici pubblici e spese di investimento

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
28 Agosto 2023

Si può considerare una spesa di investimento (conto capitale) l'attività di creazione di modelli tridimensionali di edifici di proprietà dell'Ente volta ad ottenere un database completo e a consentire di realizzare un virtual tour degli spazi interni ed esterni di questi edifici da pubblicare in un sito di interesse turistico?

Risposta

L’art. 3, c. 18, L. n. 350/2003, ai fini di determinare quali siano le spese finanziabili con indebitamento e dunque quali siano le spese che si possono definire “investimenti”, recita:

18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti: 

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; 

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; 

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; 

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; 

e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu' onerose; 

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facolta' di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; 

g) i Contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i Contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalita' pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.”

Secondo la Corte dei conti (sezioni riunite in sede di controllo, del. n. 25/2011):

Tale elencazione si basa su una nozione di investimento che considera tutti i casi in cui dalla spesa assunta dall’ente deriva un aumento di valore del patrimonio immobiliare o mobiliare. 

In una parola, un aumento della “ricchezza” dell’ente stesso, che si ripercuote non solo sull’esercizio corrente, ma anche su quelli futuri, proprio per giustificare il perdurare, nel tempo, degli effetti dell’indebitamento.”

Inoltre, nella stessa delibera, la Corte afferma che l’elenco ha “carattere tassativo”, ritenendo perciò escluso il ricorso eventuale all’analogia per farvi rientrare una specifica fattispecie.

Nel caso illustrato nel quesito si fa riferimento a un incarico per la realizzazione di “modelli tridimensionali di edifici”, per realizzare una banca dati.

Parliamo dunque, se abbiamo bene inteso, della realizzazione di un software e/o di una web app (dunque genericamente si tratterebbe di beni immateriali).

Ora, il principio contabile dedicato alla contabilità economico-patrimoniale, al punto 6.1.1 inserisce tra le immobilizzazioni immateriali:

"a) I costi capitalizzati (costi d’impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, immobilizzazioni in corso e acconti, altre immobilizzazioni immateriali. migliorie e spese incrementative su beni di terzi, usufrutto su azioni e quote acquisite a titolo oneroso, oneri accessori su finanziamenti, costi di software applicativo prodotto per uso interno non tutelato) si iscrivono nell’attivo applicando i criteri di iscrizione e valutazione previsti dal documento n. 24 OIC, “Le immobilizzazioni immateriali”, nonché i criteri previsti nel presente documento per l’ammortamento e la svalutazione per perdite durevoli di valore. La durata massima dell’ammortamento dei costi capitalizzati (salvo le migliorie e spese incrementative su beni di terzi) è quella quinquennale prevista dall’art. 2426, n. 5, c.c.”.

Si ritiene perciò che la spesa configurata nel quesito possa rientrare nella definizione di immobilizzazione immateriale (e quindi riconducibile agli investimenti di cui al punto d) dell’elenco sopra riportato) solo se il risultato finale è utilizzato dall’ente per fini interni e soprattutto se esso non risulta tutelato contro le riproduzioni illecite (proprio perché il suo uso non deve essere commerciale).

Se invece si tratta di un software ceduto in licenza all’ente locale, le condizioni appena descritte non sarebbero soddisfatte poiché ciò confermerebbe la presenza di un copyright e dunque di un potenziale utilizzo dello stesso da parte di utenti diversi dall’ente locale.

25/08/2023        dr. Massimo Monteverdi

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