Retribuzione segretario di prima nomina in convenzione fascia, Enti superiori a 3.000 ma inferiori a 5.000 abitanti
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIl segretario comunale può rinunciare ai diritti di rogito anche se non è arrivato al quinto dello stipendio e lasciarli nelle disponibilità dell'Ente?
L’art. 10, c. 2-bis, D.L. n. 90/2014 dispone:
“2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.”
Presumendo che l’ente non disponga di personale con qualifica dirigenziale, la funzione rogatoria non può che essere esercitata dal segretario comunale.
Pertanto, la quota di diritti di rogito spetta in ogni caso al segretario rogante.
E d’altra parte i diritti di segreteria sono una parte della retribuzione del segretario comunale come indicato dall’art. 105, c. 1, lett. g), CCNL 17 dicembre 2020.
Si deve perciò escludere la possibilità di rinunciare a percepire la voce retributiva in oggetto.
28 agosto 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6245, sintomo n. 6351
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