Competenza del Sindaco e dei consiglieri all'irrogazione diretta di sanzioni

Risposta del Dott. Marco Massavelli

Quesiti
di Massavelli Marco
02 Settembre 2023

Si chiede se sia configurabile la competenza del Sindaco e dei consiglieri all'irrogazione diretta di sanzioni per violazione Codice della Strada e in materia di infrazioni relative all'errato conferimento/abbandono di rifiuti sul territorio.

 

Risposta

L’articolo 57, comma 1, lett. c), codice procedura penale stabilisce che “....sono ufficiali di polizia giudiziaria:

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza”.

L’articolo 13, comma 4, legge n. 689/81, prevede che “All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 c.p.p.”

Infine l’articolo 194, codice della strada, prescrive che “In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo”.

Da tale normativa si evincono i seguenti principi, in relazione al quesito proposto:

  1. Sicuramente consiglieri e assessori comunali non hanno nessuna competenza all’accertamento e contestazione di violazioni amministrative;
  2. Il sindaco, invece, ha competenza all’accertamento, contestazione, verbalizzazione di sanzioni amministrative, sia generali, e sia del codice della strada, ma esclusivamente se si trovi nella situazione di cui all’articolo 57, comma 1, lett. c), codice procedura penale, in quanto ufficiale di P.G., in relazione al potere attribuito agli organi di P.G. dall’articolo 13, legge n. 689/81;
  3. Nel caso in cui, nel Comune abbia sede un ufficio della Polizia di Stato, un Comando Carabinieri o G.d.f., il Sindaco non avrà alcun potere di accertare, contestazione, verbalizzare alcuna violazione amministrativa.

30 agosto 2023             Marco Massavelli

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