Contabilizzazione utilizzo strumenti di Amministrazione condivis ex artt. 55/56/57 del "Codice del Terzo Settore"

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
04 Settembre 2023

L'utilizzo degli strumenti di Amministrazione condivisa, previsti dagli articoli 55/56/57 del CTS, fuori codice dei contratti, (co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e convenzioni), deve essere imputato al macroaggregato 04 "Trasferimenti correnti" e non 02 " servizi", essendo contributi ex articolo 12 della Legge 241/1990 e smi ? Sono fuori campo IVA ?

Risposta

A norma del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, concernente il "Codice del Terzo Settore (CTS), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - tra cui sono compresi anche gli enti locali -  in attuazione dei principi di sussidiarietà e di cooperazione assicurano, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e servizi sociali dettagliati nell'articolo 5 di detto Codice, il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di partenariato quali co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, come risultano dettagliate nell'articoli 55 del Codice sopra ricordato, nonché mediante convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (articolo 56 del Codice).

Le eventuali risorse finanziarie erogate dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento, convenzionato o in regime di accreditamento, delle attività poste in essere dagli enti del Terzo Settore non rappresentano il corrispettivo per la acquisizione da parte dell'ente erogante di un servizio, ma configurano la fattispecie del trasferimento di fondi (consistente in una erogazione effettuata da un soggetto a favore di terzi, in assenza di una controprestazione): conseguentemente le corrispondenti movimentazioni finanziarie vanno imputate al macroaggregato 04 (trasferimenti correnti).

Per quanto concerne infine l'aspetto fiscale, si richiama il comma 2 del ricordato articolo 56, il quale prescrive che le convenzioni di cui sopra possono prevedere a favore delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale "esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate": conseguentemente per le corrispondenti somme vale la esclusione dall'IVA ai sensi dell'articolo 15, comma 1, n. 3), del D.P.R. n, 633/1972.

30 agosto 2023             Ennio Braccioni

 

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