Trattamento economico di personale assunto con mobilità volontaria ex art. 30, D.lgs. n. 165/2001

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
04 Settembre 2023

L’Ente ha assunto un dipendente Funzionario Amministrativo (ex qualifica D1) attraverso mobilità esterna ai sensi dell'art.30 D. Lgs. 165/2001. Il suddetto dipendente proviene dal comparto Regioni (Regione Sardegna), pertanto differente dal Ns. Comparto. Il tabellare e IVC dell'Ente di provenienza è più elevato e corrisposto per 14 mensilità, inoltre altra differenza è che il Ns Comparto prevede l’Indennità di comparto mentre il Comparto Regione prevede una indennità di ammini.ne più elevata.

Tenuto conto delle differenze evidenziate con il comparto Regioni, si chiede come sia più corretto normativamente procedere.

Risposta

Alla fattispecie descritta nel quesito si deve innanzitutto applicare l’art. 30, c. 2-quinquies, D.lgs. n. 165/2001:

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.”

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha ulteriormente ribadito (parere prot. 27149 del 21 aprile 2021) quanto segue: “Tale regime, la cui ratio va ricondotta al principio di parità di trattamento contrattuale fissato dall’articolo 45, comma 2, dello stesso richiamato decreto legislativo, è confermato in modo più puntuale dal d.P.C.m. 26 giugno 2015, il cui articolo 3, comma 1, prevede che “Nel caso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica il comma 2-quinquies del medesimo art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001”.

Come chiarito dal medesimo decreto, il mantenimento del livello retributivo in godimento presso l’amministrazione di provenienza è invece contemplato – sia pure nei termini ivi previsti - dal comma 2 del citato articolo 3 per i casi di mobilità diversa da quella volontaria, fatta salva l'eventuale disciplina speciale”.

Il Dipartimento perciò conclude: “(…) per la determinazione del trattamento economico spettante al dipendente interessato, codesta Azienda dovrà fare riferimento esclusivamente agli emolumenti propri del trattamento economico fondamentale ed accessorio del comparto della sanità previsti per la categoria e fascia economica di inquadramento, restando esclusa la possibilità del riconoscimento – ancorché a titolo di assegno ad personam riassorbibile – di importi derivanti da emolumenti propri del comparto di provenienza.”

Pertanto, l’ente riconoscerà al dipendente transitato per mobilità volontaria esclusivamente il trattamento fondamentale e accessorio dell’area di destinazione, secondo quanto previsto dal CCNL Funzioni locali, senza che il dipendente possa pretendere il riconoscimento di un assegno ad personam per le differenze retributive con il precedente inquadramento.

31 agosto 2023              Massimo Monteverdi

 

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