Codifica del piano dei conti per introiti derivanti dalla celebrazione di matrimoni civili
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
QuesitiSi chiede l'iter da seguire per la costituzione di un'unione civile, con particolare attenzione ai termini per la redazione del processo verbale, per i controlli da parte dell'usc e per la celebrazione.
La procedura che precede la costituzione dell’unione civile è descritta in modo dettagliato dagli articoli 70-bis e seguenti del Dpr. 396/2000:
“La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'ufficio dello stato civile del comune scelto dalle parti. Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonché' l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
L'ufficiale dello stato civile deve verificare l’esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d’ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l’inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.
Ricevuta la richiesta di costituzione dell’unione civile, l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l’identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.
La richiesta di costituzione dell’unione civile può essere fatta anche all'ufficiale dello stato civile del comune di scelta delle parti da persona che ne ha avuto dallo stesso speciale incarico nei modi indicati dall'articolo 12, comma 7.
Le verifiche di cui all’articolo 70-bis, comma 2, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'ufficiale dello stato civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'ufficiale dello stato civile per costituire l’unione civile “.
Questo è quanto la normativa prevede ma, nella pratica, la maggioranza degli uffici di stato civile ha equiparato la procedura che precede la costituzione dell’unione civile a quella che precede il matrimonio: alla richiesta da parte della coppia di procedere alla costituzione dell’unione civile, che potrà essere verbale o via mail, l’ufficio attiva le verifiche acquisendo la documentazione che si è soliti acquisire e, a controllo effettuato, l’usc fissa l’appuntamento con le parti al fine di ricevere riceve il verbale, formato il quale decorreranno i 180 giorni a disposizione per costituire l’unione civile. Tale modalità operativa rende la procedura più snella e controllabile da parte dell’ufficiale dello stato civile.
1° settembre 2023 Grazia Benini
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2892, sintomo n. 2923
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta di Andrea Dallatomasina
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare del 23 maggio 2025, n. 11
ANAC – 16 maggio 2025 (delibera 7 maggio 2025, n. 192)
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