Richiesta di accesso agli atti

Quesiti
di De Carlo Eugenio
09 Febbraio 2018

E’ stata effettuata richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 per richiedere il titolo di proprietà di un lotto adiacente all’abitazione del richiedente; nello specifico tale titolo di proprietà fa parte della documentazione a corredo di un permesso di costruire rilasciato e per il quale lo stesso richiedente ha diffidato il Responsabile Area Tecnica all’annullamento per presunte irregolarità non ancora accertate.

Il titolo di proprietà è tra gli atti a cui si può accedere?

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Risposta

Il diritto di accesso ha ad oggetto i “documenti amministrativi”, intendendosi come tali «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale» (art. 22, comma 1, lettera d), Legge 7 agosto 1990, n. 241).

 

Scandendo il testo normativo nei suoi sintagmi, si individuano come caratteri del documento amministrativo accessibile i seguenti aspetti:

 

–     ogni rappresentazione grafica del contenuto di atti;

 

–     anche interni;

 

–     anche non relativi ad uno specifico procedimento;

 

–     detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse;

 

–     indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

 

Il successivo comma 3 dell'art. 22 esalta la regola della massima accessibilità a tutti i documenti amministrativi, attribuendo alla segretazione dei documenti il carattere di eccezione: in questo senso, si prevede espressamente che «Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6».

 

Inoltre, concorre a meglio definire (anche se in senso negativo) la nozione di documento amministrativo accessibile il successivo comma 4 dell'art. 22, secondo cui «Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono».

 

Pertanto, posto che il titolo di proprietà non rientra nella nozione di documento amministrativo suddetta, si ritiene che la richiesta non sia accoglibile, anche al fine di tutelare eventuali dati personali contenuti nel titolo esibito dal privato, potendosi, al limite, consentire solo la visione delle parti strettamente inerenti l’acquisto del bene (oggetto), previo, comunque, coinvolgimento nel procedimento la parte interessata.

 

 

Dott. Eugenio De Carlo 08/02/2018

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