Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiIn riferimento a benefici economici derivanti da prestazioni scolastiche e sociali come borse di studio, rimborso libri di testo, assegno maternità comunale, che basano il loro presupposto alla verifica dell'isee sotto una certa soglia, si chiede quale isee debba essere presentato dal richiedente e se il comune è tenuto a effettuare controlli oppure se la responsabilità permane in capo al richiedente. Ci si riferisce ad esempio all'isee minorenni per genitori non sposati e non conviventi.
Ogni ente, di regola, si dota di apposita regolamentazione ai fini iSEE e dei relativi controlli, in base a quanto previsto dagli articoli 71 e seguenti del DPR n. 445/2000.
L’ISEE, Indicatore della situazione economica equivalente, è un parametro usato per valutare la situazione economica delle famiglie.
L’ISEE minorenni è uno strumento rivolto ai figli di genitori non sposati né conviventi. Si tratta quindi del documento da utilizzare se si intende fare richiesta per prestazioni sociali o bonus per conto di un bambino che si trovi in tale situazione.
Serve a stabilire la situazione economica del minore laddove questa non coincida perfettamente con quella del nucleo familiare convivente, come si usa generalmente per il calcolo dell’ISEE. Se il reddito o la situazione patrimoniale dei genitori sono sensibilmente differenti, infatti, l’ISEE ordinario potrebbe non rappresentare al meglio la reale situazione economica del minore.
Nel caso di genitori separati oppure divorziati deve essere presentato l’ISEE ordinario: eventuali calcoli ad “integrazione” delle differenze patrimoniali e reddituali dei singoli genitori si considerano già eseguiti dal Giudice in sede di sentenza di separazione o divorzio.
L’ISEE minori va presentato nel caso in cui il minore conviva con uno solo dei due genitori, ma vi sono diverse eccezioni. Va infatti richiesto l’ISEE ordinario - anche se i genitori non vivono insieme - qualora il genitore non convivente si trovi in una delle seguenti situazioni:
ha figli in altri nuclei familiari;
versa un mantenimento periodico per i figli;
non è genitore biologico del minore;
ha perso la potestà sul figlio.
Se il genitore è sposato o ha avuto figli con altre persone, l’ISEE del minore si integra automaticamente sulla base della situazione economica del genitore non convivente.
L’ISEE minorenni si usa per l’accesso alle prestazioni riconosciute al figlio minore di genitori non sposati e non conviventi. Per esempio, a partire da quest’anno sarà necessario per richiedere l’assegno unico per i figli, e anche per calcolarne l’importo.
Con l’ISEE minorenni si può accedere a diverse misure sociali dedicate a bambini e ragazzi, tra le quali il bonus asilo nido, l’assegno unico per i figli, i vari sussidi scolastici e le borse di studio messe a disposizione dalle scuole italiane. Per quanto concerne il diritto allo studio universitario, invece, esiste un ISEE ancora più specifico: l’ISEE Università.
Per ottenere il calcolo dell’ISEE un componente del nucleo familiare, il c.d. “dichiarante”, deve presentare la DSU – dichiarazione sostituiva unica, direttamente all’INPS o tramite un CAF, oppure presso il Comune o l’Ente che eroga la prestazione agevolata.
Nella DSU vengono raccolti gli elementi pertinenti a tutti i componenti del nucleo familiare e necessari ai fini del calcolo dell’ISEE. Alcuni sono riferiti al secondo anno precedente la presentazione, ad esempio:
redditi e trattamenti assistenziali e previdenziali;
assegni di mantenimento per ex coniuge e figli;
patrimonio mobiliare presso intermediari finanziari quali banche, posta, assicurazioni;
valore della quota del patrimonio netto per imprese individuali, lavoratori autonomi e partecipazioni in azienda;
patrimonio immobiliare: fabbricati, terreni, mutuo residuo stipulato per l’acquisto o costruzione del bene immobile.
Altri dati si dichiarano invece con riferimento alla data di presentazione della DSU, quali:
residenza di ciascun componente;
presenza di persone con disabilità o non autosufficienza;
contratto di affitto per nuclei residenti in locazione.
Circa i controlli, esistono due tipi di controlli sull’Isee (o meglio sulla Dsu presentata dal contribuente, in base alla quale viene poi rilasciato l’Isee):
-controllo formale, rivolto a verificare la rispondenza delle autocertificazioni rilasciate dal richiedente con le dichiarazioni rese al fisco;
-controllo sostanziale, diretto a verificare le condizioni economiche effettive del nucleo familiare del dichiarante, al di là di quanto è stato dichiarato al fisco. Questo controllo è di esclusiva competenza della Guardia di Finanza e viene effettuato in modo limitato, selettivo e sempre dopo che la prestazione è stata erogata.
Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.
Dunque, è la disciplina regolamentare e/o organizzativa di ogni singolo ente che stabilirà la percentuale e dettaglierà la casistica soggetta a controllo, salvo che sussista rispetto al singolo beneficio una norma di legge che disciplini specificamente il controllo esigibile.
Qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.
Inoltre, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.
Della responsabilità penale risponde il dichiarante, mentre della decadenza del beneficio, in caso di dichiarazioni mendaci, risente, ovviamente, il beneficiario che, se del caso, potrà rispondere nel reato penale di falso ove si dimostri il relativo concorso e sia imputabile in ragione dell'età e della capacità d'intendere in base all'ordinamento penale.
1 settembre 2023 Eugenio De Carlo
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