Autenticazione sottoscrizione dell’accettazione della candidatura e soccorso istruttorio in caso di omessa indicazione del luogo di autenticazione della sottoscrizione
T.a.r. per la Calabria, sezione I - Sentenza 2 maggio 2025, n. 787
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)
La legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, ha introdotto definizione e regole per le Disposizioni Anticipate di Trattamento.
La nuova legge conferma il principio per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se non con il consenso libero e informato del diretto interessato, tranne nei casi espressamente previsti per legge.
Ma il cuore della novità normativa sta proprio nelle DAT cioè in quelle dichiarazioni con cui una persona, nel pieno delle sue capacità, esprime le sua volontà circa i trattamenti ai quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui non fosse in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato nei confronti di cure e trattamenti nell’eventualità di una malattia o di eventi improvvisi riguardo alla sua salute.
E per il legislatore non basta l’espressione di volontà. Occorre la certezza che tale documento contenente le volontà dell’interessato sia vero e autentico in quanto redatto con atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata dal notaio o infine con scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile.
Ecco dunque che entra in campo la figura dell’Ufficiale dello Stato Civile, coinvolto, ancora una volta, nell’eseguire il dettato di un’ulteriore novità normativa.
Per i decreti attuativi dovremo attendere sessanta giorni dalla data dell’entrata in vigore della novella. Intanto il Ministero dell’Interno in data 08 febbraio 2018 ha pubblicato la circolare n. 1 con cui fornisce le prime indicazioni operative.
Nel seppur breve lasso di tempo intercorso tra entrata in vigore della legge e pubblicazione della circolare gli Ufficiali dello Stato Civile, che non sapevano ancora bene quali potessero essere i giusti passi da compiere e le corrette procedure da mettere in atto, si sono trovati a dover dare seguito all’istanza dei cittadini che desideravano cogliere l’opportunità offerta dalla legge già in vigore facendo leva solo sulla propria esperienza e sulla propria preparazione. Così fu per le unioni civili ed altre innovazioni normative risalendo nel tempo fino, per esempio, alla Legge Bassanini (15 maggio 1997) che cambiò dall’oggi al domani il modo di rendere la dichiarazione di nascita, cogliendo quasi di sorpresa gli operatori ancora disinformati e incerti.
Analizziamo di seguito alcuni punti nodali della questione, anche e soprattutto alla luce delle indicazioni ministeriali:
-Quale Ufficiale dello Stato Civile è competente a ricevere le DAT?
L’Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza dell’interessato (definito nella legge disponente). Il Ministero conferma che l’ufficio non può ricevere DAT da disponenti non residenti nel comune.
-Da chi l’Ufficiale dello Stato Civile può ricevere le DAT?
Da soggetti maggiorenni nel pieno possesso delle loro facoltà mentali.
-Come devono essere presentate le DAT?
Personalmente e in forma scritta munita di sottoscrizione autografa dell’interessato che non va autenticata. Le DAT possono contenere anche l’indicazione di una persona (definito nella legge fiduciario) che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria, e che, se nominato, firmerà insieme al disponente.
Non è comunque compito dell’Ufficiale dello Stato Civile sindacare sull’argomento, aggiunge il Ministero, e fornire informazioni o avvisi. Dovrà solo accertarsi dell’identità del disponente e della sua residenza, in quanto da questa dipende la competenza o meno dell’Ufficiale dello Stato Civile.
Non sembra essere consentita alcuna forma di presentazione diversa che quella personale all’Ufficiale dello Stato Civile. Sia la norma che il Ministero dell’Interno con la circolare parlano di consegna di persona.
-La dichiarazione presentata all’Ufficiale dello Stato Civile sconta l’imposta di bollo?
No, il comma 6 dell’art. 4 della legge in argomento dice con chiarezza: “Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.”
-Va rilasciata ricevuta della consegna?
Si, all’atto della consegna l’Ufficiale dello Stato Civile consegna formale ricevuta completa dei dati anagrafici dell’interessato con data, firma e timbro dell’ufficio. In alternativa può essere apposto timbro di ricevuta, completo di data e firma, anche su copia della DAT che verrà consegnata al richiedente. L’ufficio naturalmente tratterrà l’originale.
-Va istituito un registro per le DAT?
Non è prevista dalla legge l’istituzione di un registro nazionale. Come anche indicato dal Ministero dell’Interno nella sua circolare, per l’Ufficiale dello Stato Civile, che è peraltro abituato a lavorare con metodo, sarà opportuno istituire un registro (ordinato in modo cronologico indica il Ministero), ove già l’Ente non lo avesse adottato in precedenza, fosse anche una rubrica o un foglio Excel. Ad ogni modo la segnatura di protocollo informatico assolverebbe già il compito della registrazione.
-Cosa fa l’Ufficiale dello Stato Civile quando riceve le DAT dal cittadino?
Verifica che siano firmate dal disponente con firma autografa e non è necessario verificare che sia stato nominato un fiduciario. Protocolla e consegna ricevuta all’interessato ed eventualmente al fiduciario, registra e archivia in apposito faldone/cartella.
Non è prevista alcuna annotazione per l’atto di nascita del disponente.
Per la scheda anagrafica non è prevista alcuna indicazione in proposito, ma ci piace ipotizzare che il gestionale comunale potrebbe anche creare una spunta, un richiamo della scheda anagrafica individuale che evidenzi che quella persona ha consegnato le DAT al comune. Sarebbe solo un modo per velocizzare la ricerca e un altro sistema di archiviazione veloce e sicura.
Il Ministero, in conclusione, soggiunge: “considerato che il legislatore ha stabilito la competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile secondo il criterio di residenza del disponente, va segnalata l’importanza di assicurare il costante raccordo organizzativo con il corrispettivo ufficio d’anagrafe, soprattutto per la corretta trattazione delle fattispecie riguardanti quei disponenti che, migrati da altri comuni, consegnino al nuovo comune di residenza nuove DAT, modificative delle precedenti o revoche delle stesse.”
-La consegna delle DAT allo stato civile può dare luogo a certificazione?
Nulla va certificato né dallo Stato Civile né dall’Anagrafe.
-Cosa fare infine delle DAT già consegnate al comune e giacenti in buste chiuse?
Forse sarà meglio temporeggiare fino alla pubblicazione dei decreti attuativi che daranno le opportune indicazioni.
Per il momento si potrebbero profilare due orientamenti: non far nulla perché nulla è indicato nella nuova norma e nulla dice il Ministero sulla sua circolare, oppure invitare quanti abbiano già depositato la busta chiusa, informarli della nuova opportunità offerta dalla L. 219/2017 e, se lo desiderano, aprire la busta e seguire l’iter già descritto.
Vuoi scaricare il modulo relativo a: ricevuta di consegna delle disposizioni anticipate di trattamento da parte di cittadino residente all'ufficiale dello stato civile? Clicca sul seguente link: www.lapostadelsindaco.it/modulo
Vuoi vedere il regolamento per il registro comunale delle DAT? Clicca sul seguente link: www.lapostadelsindaco.it/regolamento
T.a.r. per la Calabria, sezione I - Sentenza 2 maggio 2025, n. 787
INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34448
Istat - 30 maggio 2025
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 3 giugno 2025
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