Riconoscimento jure sanguinis in caso di mancata presentazione del certificato di matrimonio degli ascendenti

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
06 Settembre 2023

Una cittadina americana presenta istanza per riconoscimento cittadinanza iure sanguinis.

 Allega tutti i documenti richiesti dalla normativa vigente ad eccezione del certificato di matrimonio dei suoi genitori, in quanto andato perduto in seguito ad un incendio che ha distrutto la Chiesa americana presso cui era conservato.

Nell'atto di nascita della signora sono indicati sia il padre che la madre.

Si chiede se sia possibile procedere con il riconoscimento della cittadinanza nonostante la mancanza di tale certificato.

Risposta

L’ufficiale di stato civile, nell’eseguire gli adempimenti di competenza, svolge una funzione amministrativa vincolata “del tutto priva di discrezionalità amministrativa, in quanto regolata esclusivamente da norme legislative o regolamentari che ne pongono in luce la vincolatività” (Cass., sez. I, 14 maggio 2018, n. 11696) perfino “dalle prescrizioni, per essi cogenti, contenute nelle circolari del Ministero degli Interni al riguardo”.

Tale concetto era stato in precedenza affermato, proprio con riferimento al fatto che l’ufficiale dello stato civile fosse vincolato perfino all’osservanza delle circolari ministeriali, appunto per escludere qualsiasi discrezionalità: “La circolare ministeriale che reca le istruzioni in questa materia, pertanto, vincola gli ufficiali dello stato civile, a differenza delle altre circolari interpretative che, ordinariamente, sono prive di efficacia vincolante nei confronti degli organi periferici ...” (Cons. Stato, sez. III, 13-26 ottobre 2016, n. 4478. Ancora, Cons. Stato, sez. III, 1° dicembre 2016, n. 5047): tutto questo lascia facilmente intendere come, nella valutazione della documentazione presentata, l’ufficiale dello stato civile debba attenersi alle istruzioni ministeriali, nello specifico contenute nella più volte citata circolare k.28.1 del 1991, limitandosi a valutare il contenuto dei documenti presentati senza alcuna possibilità o, tantomeno, alcun obbligo di ricostruire la discendenza della cittadinanza facendo corrispondere, secondo una sua interpretazione, magari suggerita dal richiedente, dati che non risultano congruenti.

La circolare del Ministero dell’Interno k.28.1 del 8 aprile 1991 stabilisce quali documenti devono essere presentati in allegato all’istanza del cittadino straniero che rivendica il riconoscimento dalla nascita della cittadinanza italiana jure sanguinis, in quanto discendente da avo italiano.

Questi documenti sono l’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero e di tutti i suoi discendenti, compreso quello del medesimo rivendicante e l’atto di matrimonio degli ascendenti di quest’ultimo.

La mancanza dell’atto di matrimonio degli ascendenti fa sì che la filiazione successiva (quella dell’interessata) andrebbe considerata come filiazione avvenuta fuori dal matrimonio, con necessità di valutare dunque il riconoscimento di genitorialità nei confronti del genitore presunto italiano (e conseguente trasmissione della cittadinanza italiana).

Occorre fare molta attenzione alla forma in cui si presenta l’atto di nascita del figlio di genitori non coniugati o dei quali non si può accertare lo stato di coniugio, poiché chi trasmette la cittadinanza italiana deve essere il genitore che nell’atto di nascita riconosce il proprio figlio.

Nell’ordinamento giuridico italiano il riconoscimento, disciplinato all’articolo 250 del codice civile, è una dichiarazione volontaria di uno o di entrambi i genitori con la quale si afferma la paternità o la maternità nei confronti del figlio e può essere resa solo direttamente dall’interessato.

L’articolo 254 del codice civile, invece, stabilisce la forma del riconoscimento, e pertanto “Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell’atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo”.

L’articolo 258 del codice civile disciplinante gli effetti del riconoscimento, e pertanto “Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge. L’atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all’altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto”.

Ciò sta a significare che il genitore che rende la dichiarazione di nascita manifesta la propria volontà al riconoscimento del figlio e tale dichiarazione vale esclusivamente nei suoi confronti non potendo indicare le generalità dell’altro genitore.

Si deroga a tale principio nel caso in cui il genitore, che non renda la dichiarazione di nascita, esprima il proprio consenso ad essere nominato nell’atto di nascita mediante un atto pubblico ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del dPR 3 novembre 2000, n. 396.

Premesso ciò, le dichiarazioni negli atti di nascita provenienti dall’estero (anche in caso di filiazione fuori dal matrimonio) sono rese da un solo genitore con l’indicazione delle generalità dell’altro genitore, poiché la legislazione straniera consente l’attribuzione sia della maternità che della paternità, indipendentemente da quale sia il genitore che renda la dichiarazione di nascita.

In sostanza chi rende la dichiarazione di nascita è il padre, poiché la madre, che ha parto rito, è “semper certa” e quindi non deve rendere alcun riconoscimento di filiazione.

Nell’ipotesi in cui a rendere la dichiarazione di nascita sia il genitore straniero e nell’atto vi è la sola indicazione delle generalità del genitore italiano non vi è la trasmissione della cittadinanza, poiché la legislazione italiana permette il riconoscimento solo per il genitore che rende la dichiarazione, la quale non può contenere elementi che si riferiscano all’altro genitore che non ha prestato il suo consenso ad essere nominato per atto pubblico.

In pratica, il genitore italiano che non si è presentato a rendere la dichiarazione di nascita e non ha sottoscritto il relativo atto, o non ha acconsentito con atto pubblico ad essere nominato, non instaura il rapporto di filiazione con il neonato.

Fatte le dovute premesse, rilevato che l’ufficiale dello stato civile è una mera autorità amministrativa che si deve basare esclusivamente sui documenti presentati, la mancanza dell’atto di matrimonio può certamente essere superata, i genitori dovranno essere considerati non sposati, e se la dichiarazione di nascita è stata effettuata dal padre, qualora sia colui che detiene la cittadinanza italiana, il rapporto di filiazione si è instaurato nei suoi confronti e la cittadinanza è stata trasmessa.

Se il padre è straniero, l’accertamento della discendenza italiana si interrompe e pertanto all’ufficiale dello stato civile non resta che inviare idonea comunicazione di preavviso di rigetto come previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnare 10 giorni per la produzione della documentazione mancante se quest'ultima non fosse prodotta o fosse insufficiente, emettere un provvedimento di rigetto da notificare all'istante.

In sede giudiziaria, se promuoverà ricorso, il giudice potrà valutare le prove della filiazione liberamente ed eventualmente accoglierlo.

4 Settembre 2023          Andrea Dallatomasina

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2897, sintomo n. 2928

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×