MATERIALE WORKSHOP: LA GESTIONE CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI: IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede se la RIA dei dipendenti cessati, sia della parte stabile che della parte variabile del fondo risorse decentrate, è soggetta al limite di spesa ex art. 23, c. 2, del d. lgs. 75/2017.
L’art. 67, c. 2, lett. c) e l’art. 67, c. 3, lett. d), CCNL 21 maggio 2018, ancora applicabili, dispongono che:
- la parte stabile del fondo è incrementata dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno;
- la parte variabile del fondo è incrementabile degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio.
L’ARAN, a tale proposito, ha chiarito (parere n. 17741/2018) che:
• nella parte stabile confluisce un importo pari all'ammontare annuo della Ria, comprensivo della tredicesima mensilità, del lavoratore cessato nell'anno precedente;
• nella parte variabile confluisce un importo, una tantum, pari alle quote di Ria dei mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente nell’anno precedente.
Nel parere citato, l’Aran ricorda che l’incremento potrà avvenire nel rispetto del limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, c. 2, D.lgs. n. 75/2017.
D’altra parte, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha enunciato il seguente principio di diritto (del. n. 19/2018):
“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.
Poiché la retribuzione individuale di anzianità non è risorsa definita a livello nazionale, né è prevista nei quadri di finanza pubblica, il suo inserimento del fondo deve necessariamente rispettare il limite 2016.
4 settembre 2023 Massimo Monteverdi
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