Riposi per allattamento e definizione delle fasce orarie

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
06 Settembre 2023

Dipendente usufruisce dei riposi allattamento ed inserisce le 2 ore di riposo senza indicare la fascia oraria. È corretto non inserire la fascia oraria? (entrata: ore 9:11-uscita: ore 14:14. Totale delle ore lavorate è di ore 5:03 più le 2 ore di riposo diventano di 7:03 e crea un'eccedenza di 1:03 di straordinario. È legittimo chiedere alla dipendente di fare la richiesta di usufruire delle due ore solo se effettivamente rientrano nel totale delle 6 ore lavorate?

Risposta

L’art. 39, c. 2, D. Lgs. n. 151/2001 dispone: "2.  I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.”

Il Ministero del Lavoro si è espresso in questo modo (lettera n. 4256/1204/10 del 16 maggio 1988): “La Suprema Corte rileva che i riposi (…) sono fissati con accordo tra la lavoratrice ed il datore di lavoro, ovvero, in mancanza d’intesa, dall'Ispettorato del Lavoro.

Tali riposi così determinati non devono subire spostamenti o soppressioni in relazione ad evenienze particolari che modifichino o riducano la durata dell'orario normale. 

La Cassazione afferma dunque in modo incontestabile il principio secondo cui i riposi sono deputati alla cura del bambino, e pertanto una volta fissati, determinano fasce orarie rigide che non possono subire modifiche pena la compromissione dell'equilibrio alimentare del bambino. 

La modulazione temporale dei permessi deve quindi prescindere dalle concrete evenienze attinenti all'orario giornaliero di lavoro.

Si rileva, innanzitutto, la necessità di accordarsi con la dipendente per la definizione delle fasce orarie, poiché in mancanza interviene la Direzione Provinciale del Lavoro.

L’INPS ha poi precisato (circ. n. 95bis/2006) che “ai fini del diritto ai riposi giornalieri di cui trattasi (e al relativo trattamento economico), va preso a riferimento l’orario giornaliero contrattuale normale – quello, cioè, in astratto previsto- e non l’orario effettivamente prestato in concreto nelle singole giornate”.

Posto che è necessario l’accordo di cui sopra, se la lavoratrice ha un orario di lavoro che prevede l’entrata alle 9,00 e l’uscita alle 16,00, comprese le due ore di permesso, l’eventuale eccedenza sarà considerata lavoro straordinario solo se espressamente autorizzata come tale dal dirigente/responsabile (v. art. 32, c. 2, CCNL 16 novembre 2022: “2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione").

4 settembre 2023          Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6275, sintomo n. 6381

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×