Monitoraggio Regis se l'Ente ha ricevuto il contributo per l'integrazione delle liste elettorali ANPR ma non ha affrontato spese effettive

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
07 Settembre 2023

Contributo ai comuni per integrazione liste elettorali ANPR- In fase di compilazione della domanda di contributo viene chiesto il CUP, considerato che il Comune non ha avuto spese che importo devo indicare in fase di generazione del CUP (Template: 2307004) come costo di progetto? l'importo del contributo che concedono all'Ente? Al fine del monitoraggio su Regis previsto dall'art.6 del Decreto 18/2023 quali documenti vanno caricati?

Risposta

Il Decreto n. 18/2023 – PNC all’articolo 2 (Contributo erogabile) stabilisce che il contributo spettante a ciascun Comune è determinato in un importo forfettario (lump sum) riconosciuto in funzione della fascia di popolazione residente cui appartiene il medesimo soggetto beneficiario. Pertanto, si ritiene che vada indicato l’importo spettante al Comune in base alla fascia di appartenenza.

L’erogazione avviene a seguito della verifica degli adempimenti di cui all’art. 4 del citato decreto:

risoluzione delle anomalie “doppia iscrizione” dei dati presenti nell’ANPR, riscontrabili nella sezione “Utilità e notifiche - download file” della Web Application ANPR;

integrazione dei Web Services resi disponibili per l’acquisizione e l’aggiornamento puntuale della posizione elettorale dei cittadini di propria competenza;

trasmissione nell’ANPR dei dati elettorali di tutti i cittadini di propria competenza, di cui all’Allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno del 17 ottobre 2022.

Ai fini dell’assegnazione del contributo di cui all’articolo 2, le attività di cui al comma 1 devono essere completate entro e non oltre il 1° dicembre 2023, nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dall’allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° agosto 2022 per il programma “Servizi digitali e cittadinanza digitale” che prevede la redazione di un apposito rapporto entro tale data

Ai sensi del successivo articolo 6 dello stesso decreto è previsto che ai fini del monitoraggio dell’intervento, i dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale sono registrati nel sistema informatico ReGIS di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo la disciplina di cui al DPCM del 15 settembre 2021 e le indicazioni della Circolare n. 40 del 5 dicembre 2022 del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato, relativa a “Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR: trasmissione istruzioni sulle modalità di monitoraggio degli interventi”.

5 settembre 2023          Eugenio De Carlo

 

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