Tariffa da applicare se la superficie totale dell'abitazione sia comprensiva anche dei metri quadrati della cantina (pertinenza)
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiNel nostro territorio è presente una Società iscritta con attività di "commercio all'ingrosso di rottami".
Parte di questi rottami viene presa in carico e lavorata, mentre una parte viene successivamente inviata ad altre Società.
Si chiede se la superficie adibita al deposito di rottami non sottoposti a lavorazione debba essere assoggettata al pagamento della tassa rifiuti.
La Corte di Cassazione ha chiarito che:
“(…) i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui del ciclo di lavorazione, per cui risulta ininfluente che possano essere qualificati o meno come rifiuti assimilati agli urbani. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la esenzione o riduzione delle superfici tassabili deve intendersi limitata a quella parte di esse su cui insiste l’opificio vero e proprio, perché solo in tali locali possono formarsi rifiuti speciali, per le specifiche caratteristiche strutturali relative allo svolgimento dell’attività produttiva, mentre in tutti gli altri locali destinati ad attività diverse, i rifiuti devono considerarsi urbani per esclusione, salvo che non siano classificati rifiuti tossici o nocivi, e la superficie di tali locali va ricompresa per interno nell’ambito della superficie tassabile (uffici, depositi, servizi ecc. ), inoltre tale classificazione costituisce accertamento di fatto, riservato al giudice del merito” (Cass. n. 26725 del 2016).
In una successiva pronuncia (n. 26637/2017), la Cassazione ha ulteriormente precisato:
“L’impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali. Questa Corte ha precisato che: «La situazione che legittima l’esonero si verifica allorquando l’impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell’area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che l’area ed il locale siano stabilmente, e cioè in modo permanente e non modificabile, insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti. La funzione di magazzino, deposito o ricovero è invece una funzione operativa generica e come tale non rientra nella previsione legislativa» (Cass. n. 19720 del 2010). Al riguardo, questa Corte, con sentenza n. 2814 del 2005 ha esplicitamente affermato che «i magazzini, qualora siano destinati al ricovero di beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, concorrono all’esercizio dell’impresa e vanno perciò riguardati come aree operative, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita».
Va aggiunto che, nella fattispecie, non si vede sotto quale profilo l’adibizione dell’area a deposito di materiale ferroso potrebbe farlo considerare escluso dalla possibilità di produrre rifiuti, trattandosi di un’area adibita a deposito per la quale la normativa non contempla alcuna ipotesi di esenzione.”
Si ritiene, pertanto, che la superficie debba essere integralmente considerata ai fini della TARI.
6 settembre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QT n. 1562, sintomo n. 1642
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Fisco Oggi – 3 aprile 2025
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