Chiusura di una stradina pedonale con cancelli di ferro

Risposta dell'Avv. Mario Petrulli

Quesiti
di Petrulli Mario
08 Settembre 2023

Su area pubblica (espropriata anni orsono, 1985) fu realizzata una strada a traffico veicolare e, a lato, una stradina pedonale delimitata da una ringhiera. Il proprietario del fabbricato laterale ha chiuso la stradina pedonale alle due estremità con due cancelli ferro. Questa occupazione abusiva è da perseguire in base alle norme edilizie, avendo lo stesso presentato C.I.L.A e dichiarato di essere proprietario? Preciso inoltre che l'intera area di esproprio non è stata frazionata.

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Risposta

Dalla lettura del quesito sembra che la stradina pedonale insista su area pubblica e possa considerarsi strada pubblica; di conseguenza, il privato non ha alcun potere di deciderne la chiusura alle estremità.

Se il Comune ha certezza della suddetta caratteristica della strada, si è dinanzi ad un abuso da perseguire tramite ordinanza di rimozione dei cancelli a firma del dirigente dell’ufficio tecnico, motivata sulla natura pubblica della strada, da adottare ai sensi dell’art. 378 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

Nonostante la richiamata norma faccia riferimento al Sindaco, secondo la giurisprudenza preferibile detto potere è oggi in capo al dirigente (cfr., ad esempio, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sent. 3 dicembre 2018, n. 2725). La questione della titolarità è comunque dibattuta, visto che si registrano sentenze che, invece, continuano a riconoscere tale potere al Sindaco (cfr., ad esempio, TAR Veneto, sez. I, sent. 9 novembre 2015, n. 1165),

La circostanza del mancato frazionamento non è rilevante ai fini dell’attivazione degli strumenti di repressione dell’abuso.

Per quanto concerne la CILA, tale comunicazione deve ritenersi illegittima e priva di effetti favorevoli al presentatore se quest’ultimo si è dichiarato proprietario ma, all’esito delle verifiche, tale non è: ciò in quanto il suo utilizzo è ammesso solo nei limiti del modello legale previsto dal legislatore, inutilizzabile nel caso concreto, visto che il presentatore non è il proprietario. Rimane integro, perciò, il potere di repressione nel caso di CILA illegittima, ai sensi dell’art. 27 del Testo Unico Edilizia (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 20 settembre 2019, n. 11155) ovvero, come nel caso specifico del quesito, ai sensi di altra normativa repressiva applicabile (Legge n. 2248/1865, all. F, art. 378).

6 settembre 2023          Mario Petrulli

 

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