Formazione da remoto a dipendente in malattia
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiL'ente ha liquidato i compensi legali al proprio avvocato, dipendente comunale, nella causa vinta di primo grado. La sentenza di secondo grado ha ribaltato l'esito e l'ente è stato condannato anche alle spese di primo grado (che erano già state liquidate); la sentenza ha causato anche debiti fuori bilancio.
Si chiede se l'ente deve recuperare le somme già liquidate?
Oggi il dipendente e in quiescenza. Dovendo liquidare incentivi di anni passati è possibile una compensazione impropria?
La disciplina dei compensi professionali a favore dell’Avvocatura degli enti locali (R.D. n. 1578/1933; articolo 27 del C.C.N.L. del 14.9.2000; articolo 9 del d.l. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014) prevede espressamente che tali compensi possono essere corrisposti agli avvocati in servizio presso gli enti locali esclusivamente a seguito di sentenza favorevole agli stessi: l’esito favorevole all’ente della controversia giudiziaria costituisce pertanto presupposto e condizione necessaria per la corresponsione dei relativi compensi (ovviamente nei limiti e alle condizioni previste dalla autonoma regolamentazione che ciascun ente è tenuto a darsi al riguardo), come è anche ribadito dal paragrafo 5.2 del principio contabile applicato n. 4/2.
Tanto premesso, per effetto della sentenza di secondo grado, che ha rovesciato la decisione del primo grado di giudizio, è venuto meno il presupposto per la legittima erogazione della somma precedentemente liquidata: ne deriva che la somma precedentemente erogata risulta corrisposta in assenza di un titolo legittimante, con conseguente obbligo per l’amministrazione di procedere al relativo recupero.
Per quanto riguarda la prospettata compensazione, da effettuarsi in occasione del pagamento di ulteriori somme spettanti ad altro titolo all’ex dipendente, la stessa potrà essere disposta in conformità della eventuale disciplina regolamentare in vigore presso l’ente per fattispecie di tal genere, in cui un soggetto risulti contemporaneamente debitore e creditore del comune per importi certi, liquidi ed esigibili: in mancanza di detta disciplina regolamentare, si ritiene che l’ente debba preliminarmente invitare l'ex dipendente a rimborsare le somme precedente riscosse e poi procedere al successivo pagamento delle nuove e diverse spettanze, ed in mancanza procedere - previa formale comunicazione all'interessato - alla compensazione degli importi in questione.
6 settembre 2023 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4777, sintomo n. 4825
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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