Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIn riferimento all'art. 79 c.3 del C.C.N.L. 2019/2021, gli Enti possono incrementare la parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2023, in base alla propria capacità di bilancio, dello 0,22% del Monte Salari 2018 sia per l'anno 2023 che per l'anno 2022. Sarebbe possibile finanziare la quota relativa all'anno 2022, non avendo inserito tale importo nell'avanzo accantonato 2022, con le risorse del bilancio di previsione 2023?
Innanzitutto, ai sensi dell’art. 79, c. 3, CCNL 16 novembre 2022, le risorse aggiuntive a carico del bilancio (0,22% del monte salari 2018): “(…) in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.”
Nello specifico, si ritiene che non vi siano impedimenti al finanziamento della quota 2022 con stanziamenti sul bilancio di previsione 2023, posto che la quota relativa al 2022 è con ogni probabilità destinata a tali risorse nella costituzione del fondo 2023 (CCNL sottoscritto definitivamente solo il 16 novembre 2022 e dunque con un contratto integrativo 2022 già sottoscritto).
Inoltre, si rammenta che l’ARAN ha chiarito (parere prot. n. 4130/2022) che tale incremento “può essere reiterato anche negli anni successivi, nella misura massima prevista, in relazione alle disponibilità di bilancio”.
6 settembre 2023 Massimo Monteverdi
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