L’approvazione del riaccertamento dei residui in assenza di rettifiche da parte dei responsabili dei servizi

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
09 Settembre 2023

Premesso che l'Ente è in dissesto e che lo scrivente con propria determinazione ha proceduto al riaccertamento parziale dei residui 2022.

Considerato che alla data odierna, malgrado aver più volte sollecitato i responsabili del servizio, non si è ancora completato il riaccertamento dei residui.

Si chiede se lo scrivente, quale responsabile del servizio finanziario, possa procedere d'ufficio al riaccertamento dei residui relativi ai responsabili che a oggi non hanno fatto pervenire gli atti.

Risposta

L’attività di riaccertamento dei residui è di natura gestionale.

Ne segue che ciascun responsabile deve procedere alla sua parte di revisione e determinazione dei residui.

Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria precisa che:

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto. 

Al fine di consentire una corretta  reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell’esercizio precedente da reimputare in considerazione dell’esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui.  

La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato. (…)”

In caso di assenza di risposta dagli altri responsabili di servizio, al responsabile del servizio finanziario spetta inviare alla Giunta per l’approvazione l’elenco dei residui derivanti dal riaccertamento parziale, precisando che l’invio è effettuato in assenza di ulteriori comunicazioni rettificative da parte degli altri responsabili.

Si danno cioè per approvati dai singoli responsabili gli elenchi dei residui che il servizio finanziario ha loro trasmesso originariamente.

6 settembre 2023          Massimo Monteverdi

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