Contenuti e iter di definizione
Servizi Comunali Bilancio Bilancio preventivoLo snodo cruciale dei nuovi iter di bilancio previsti dai nuovi paragrafi 9.3.1 e seguenti dell’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 è rappresentato dal c.d. “bilancio tecnico” che il Responsabile del servizio finanziario “o chi ne fa le veci” è chiamato predisporre e da cui parte (sia pure con modalità differenziate a seconda della tipologia di ente) il processo che dovrebbe auspicabilmente portare all’approvazione del documento definitivo entro il 31 dicembre.
I contenuti
In generale, il bilancio tecnico è definito come “bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata” ed è costituito da:
a) i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese riferiti almeno al triennio successivo, il prospetto degli equilibri e almeno gli allegati relativi al fondo pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilità, per la cui definitiva elaborazione è richiesta la collaborazione dei responsabili dei servizi;
b) l'elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione destinato ad essere successivamente inserito, con gli obiettivi generali di primo livello, nel piano esecutivo di gestione (PEG). Il Responsabile del servizio finanziario valuta se articolare l'elenco dei capitoli anche per assessorati;
c) (eventualmente) i dati contabili della nota di aggiornamento al DUP, se risulta la necessità di integrare o modificare il DUP.
Si tratta evidentemente del contenuto minimo, che può essere opportunamente integrato dal Responsabile del servizio finanziario con tutti gli ulteriori dati ritenuti necessari, come ad esempio una previsione circa altri eventuali fondi da accantonare, come il fondo contenzioso o il fondo garanzia debiti commerciali.
Il bilancio tecnico deve essere corredato dalle necessarie informazioni contabili ovvero:
- le previsioni iniziali e definitive e i dati di consuntivo dei capitoli e degli articoli del primo esercizio del PEG dell’esercizio precedente (dati di competenza e di cassa).
Ad esempio, per il bilancio tecnico 2024-2026, dati relativi a previsioni iniziali, definitive, accertamenti/impegni e incassi/pagamenti dei capitoli dell’esercizio 2022;
- le previsioni iniziali e assestate, e i dati relativi agli accertamenti/impegni e incassi/pagamenti dei capitoli del primo esercizio del PEG in corso di gestione (riferiti alla data del 31 luglio).
Ad esempio, per il bilancio tecnico 2024-2026 si fa riferimento ai dati dell’esercizio 2023;
- le previsioni assestate, accertamenti e impegni dei capitoli relativi agli esercizi del PEG successivi a quello corrente (riferiti almeno alla data del 31 luglio).
Ad esempio, per il bilancio tecnico 2024-2026 sono indicate le previsioni definitive degli esercizi 2024 e 2025 del bilancio di previsione in gestione 2023-2025 e i correlati accertamenti /impegni;
- gli impegni e gli accertamenti registrati nelle scritture contabili dell’ente relativi all’esercizio successivo al bilancio in corso di gestione.
Ad esempio, per il bilancio tecnico 2024-2026 sono indicati gli accertamenti/impegni dell’esercizio 2026.
L’individuazione delle informazioni di natura contabile da trasmettere ai Responsabili degli uffici con il bilancio tecnico costituisce una valutazione del Responsabile del servizio finanziario.
I criteri di definizione delle poste
Come chiarito nell’esempio applicativo n. 2, il bilancio tecnico è elaborato sulla base delle linee strategiche ed operative del DUP redatto per il triennio di riferimento (ad esempio, per il bilancio 2024-2026, il DUP 2024/2026).
Per le previsioni delle entrate e delle spese che non sono state considerate nel DUP, occorre fare riferimento ai dati di consuntivo consolidati degli esercizi precedenti, alla normativa vigente e alle previsioni del bilancio in corso di gestione relative alle annualità successive (annualità 2024/2025 del bilancio di previsione 2023/2025 - cd. “trascinamento delle previsioni assestate”). Il possibile utilizzo, annota l’esempio, delle previsioni pluriennali del bilancio evidenzia la rilevanza delle previsioni del secondo e terzo esercizio del bilancio di previsione. In altri termini, il “trascinamento” presuppone la previa verifica circa la significatività degli stanziamenti inseriti negli esercizi successivi a quello di gestione, al fine di scongiurare il rischio che il bilancio tecnico risulti sottodimensionato.
Per il titolo II della spesa, le previsioni si basano sul piano triennale delle opere pubbliche, sull’elenco annuale degli investimenti riportato nel DUP e sugli investimenti in corso di realizzazione previsti nel bilancio in gestione. Se il DUP non è stato presentato o non comprende la programmazione, il bilancio tecnico riporta gli investimenti inseriti nell’ultimo piano triennale degli investimenti approvato e quelli in corso di realizzazione compresi nel bilancio in gestione, tenendo conto dei correlati e vigenti cronoprogrammi di spesa.
Per gli investimenti per i quali non si dispone di cronoprogramma puntuale si applicano le regole generali (paragrafi 5.4.5 e 5.4.9 dell’allegato 4/2)
L’iter e la correzione degli squilibri
Esaminando le nuove norme, nell’iter ordinario sembrano delinearsi due bilanci tecnici:
- il primo predisposto dal Responsabile del servizio finanziario “in solitudine” (solo sulla base degli eventuali indirizzi dell’amministrazione), rappresentando una sorta di “ribaltamento” di quello vigente;
- il secondo predisposto dal Responsabile del servizio finanziario in collaborazione con i responsabili degli altri servizi.
Il primo deve essere predisposto in ogni caso entro il 15 settembre, il secondo è solo eventuale e riguarda il caso in cui le previsioni formulate dai vari responsabili di servizio evidenzino squilibri (“In assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, il responsabile del servizio finanziario elabora comunque una proposta di bilancio di previsione nel rispetto dell’equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali, illustrando e motivando le proposte formulate”).
Il responsabile del servizio finanziario è chiamato a rilevare eventuali squilibri sia nella fase di predisposizione del primo bilancio tecnico che in sede di verifica delle previsioni di entrata e di spesa avanzate dagli altri servizi.
Nel primo caso, il responsabile del servizio finanziario:
a) ne dà immediatamente notizia all’organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto, con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella nota di aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare gli squilibri, attraverso maggiori entrate e/o minori spese;
b) segnala i possibili interventi da adottare per riequilibrare il bilancio.
Nel secondo caso, il Responsabile del servizio finanziario:
a) ne dà tempestivamente notizia all’organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto, al fine di ottenere le indicazioni necessarie per elaborare il bilancio di previsione nel rispetto degli equilibri finanziari (per tale passaggio non sono previste scadenze precise, ma deve essere compatibile con i termini successivi);
b) in assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, elabora comunque una proposta di bilancio di previsione nel rispetto dell’equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali, illustrando e motivando le proposte formulate.
In entrambi i casi, valgono le indicazioni dettate espressamente per il primo per cui “il Responsabile del servizio finanziario predispone in ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell’ente”.
Nell’iter semplificato per gli enti di piccole dimensioni e per quelli che hanno attribuito la gestione del servizio finanziario, compresa la predisposizione dei documenti contabili, ad una Unione di comuni, il passaggio del bilancio tecnico da Responsabile del servizio finanziario agli altri responsabili di servizio non è espressamente previsto (solo nel primo caso è operato un riferimento alla collaborazione degli “uffici del comune”. Tuttavia, si ritiene che esso debba comunque essere espletato laddove possibile a supporto delle decisioni della giunta.
Conclusioni
Il D.M. 25 luglio 2023 di fatto codifica e sistematizza una prassi diffusa, sia pure con modalità differenziate, in tutti gli enti, collegandola ad una road map finalizzata ad accompagnare e facilitare il completamento del percorso nei tempi previsti. Anche le indicazioni sulle strategie di quadratura (prima le spese non ricorrenti non impegnate, per quelle ricorrenti non contrattualizzate e non attinenti a funzioni fondamentali) non paiono particolarmente innovative e corrispondono alla normale operatività di qualsiasi ufficio finanziario. In questo senso, il nuovo iter non inventa nulla, ma si limita a procedimentalizzare un’attività amministrativa da sempre svolta.
Articolo di Matteo Barbero
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
presentata dal geom. Salvatore Di Bacco
Modelli personalizzabili
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: