Stabilizzazione LSU: nuova erogazione del contributo annualità 2025 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti (elenco n. 6)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiIl comune nel bilancio 2021 ha deciso di realizzare una ciclopedonale finanziata da alienazioni incassate per 100.000€, 7000€ sono stati impegnati per la progettazione e riportati con FPV mentre il finanziamento vincolato in avanzo e non riapplicato. Nel 2023 a fronte di un contributo regionale per ciclopedonali, il comune intende ridestinare la quota di avanzo vincolata dall'ente per questo intervento sostituendola con il nuovo contributo. Qual è l'iter amministrativo/contabile per svincolare le risorse?
Preliminarmente si osserva che in mancanza di più precise indicazioni "" la quota di avanzo vincolata dall'ente per questo intervento "" che l'amministrazione intende destinare ad altre finalità, in quanto sostituita dal contributo regionale, si ritiene essere tutto l'importo di euro 100.000,00 (ivi compresa quindi la quota di euro 7.000,00 impegnata per la progettazione, che pertanto si ipotizza non realizzata); si ipotizza altresì che il bando regionale cui ha partecipato il comune non preveda una esplicita clausola di esclusione per interventi già finanziati (come sarebbe il caso della spesa impegnata per la progettazione).
Tanto premesso, nella situazione esposta nel quesito come sopra precisata non si ravvisano particolari problemi per utilizzare il contributo regionale in sostituzione dell’avanzo precedentemente applicato: a tal fine dovrà essere adottata una delibera di variazione di bilancio che, in sostituzione della quota di avanzo precedentemente individuata, preveda la iscrizione in bilancio sia del contributo regionale che della corrispondente spesa che con detto contributo si intende finanziare (utilizzo che riguarderà anche la spesa di progettazione precedentemente impegnata).
Più articolata risulta invece la situazione relativa al finanziamento precedente (utilizzo di entrate da alienazioni totalmente incassate): la suddetta deliberazione di variazione dovrà dare esplicitamente atto che queste risorse, in quanto sostituite dal contributo regionale, devono intendersi non più destinate al finanziamento della ciclopedonale, e conseguentemente:
a) l'impegno di euro 7.000,00 finanziato da FPV deve considerarsi annullato, con contestuale dichiarazione di indisponibilità della corrispondente quota di FPV iscritto in entrata nel bilancio 2023, come espressamente previsto dal paragrafo 5.4.13 del principio contabile applicato n. 4/2; solamente in occasione del rendiconto dell’esercizio in corso potrà procedersi alla riduzione di pari importo del FPV - sia di spesa del 2022 che di entrata del 2023 - con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione (nota);
b) anche per la residua quota di spesa di euro 93.000,00 deve intendersi annullata la precedente decisione di utilizzare il ricavo di alienazioni patrimoniali, importo che conseguentemente continuerà a essere ricompreso nell'avanzo di amministrazione, in attesa della diversa modalità di impiego che l'amministrazione intenderà decidere al riguardo.
Al riguardo di deve però osservare che non appare corretta la inclusione di quest’ultima somma nell'avanzo vincolato (presumibilmente disposta in occasione della approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022), in quanto trattasi di entrata non avente uno specifico vincolo di destinazione, entrata che pertanto qualora non impegnata nell'esercizio deve confluire non già nella quota vincolata dell’avanzo ma nella quota di avanzo destinata agli investimenti (paragrafo 9.2.11 del principio contabile applicato n. 4/2).
Anche la modifica della composizione del risultato di amministrazione (nel senso di ricomprendere il sopra ricordato importo di euro 100.000,00 nella quota del risultato destinata agli investimenti anziché nella quota vincolata) potrà essere disposta solamente in occasione del rendiconto dell’esercizio in corso; qualora però l’Ente abbia necessità di utilizzare prima della approvazione di detto rendiconto le risorse impropriamente ricomprese nella quota vincolata dell’avanzo potrà farlo in quanto le stesse rappresentano in realtà somme destinate agli investimenti (e non somme vincolate), ma in tal caso la delibera consiliare di utilizzo dovrà dare esplicita motivazione in ordine a tale errato inserimento.
12 settembre 2023 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4782, sintomo n. 4830
(nota) salvo il caso eccezionale, previsto dal medesimo paragrafo 5.4.13, di utilizzo della quota liberata qualora il vincolo di destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe o il venir meno delle entrate vincolate stesse o altre fattispecie di danno per l’ente.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 29 maggio 2025
Agenzia delle Entrate – Comunicato del 26 maggio 2025
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 21 maggio 2025
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