La persona sottoposta a TSO ha diritto di ricevere comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e di essere sentita dal giudice tutelare prima della convalida
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
Risposta del Dott. Stefano Paoli
QuesitiL’Ente ha spedito tramite PEC un TSO al tribunale locale. Il tribunale ha rifiutato la convalida del TSO rifacendosi al fatto che il dettato normativo della legge 833/1978 all'art. 35 dice che l'atto del sindaco "deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune" e che quindi la trasmissione a mezzo PEC non è consentita. Si chiede se la trasmissione a mezzo PEC non sia equivalente alla notifica.
Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) è uno strumento rivolto alla tutela di una persona affetta da malattia mentale. Esso può essere adottato quando l’infermo si trovi in una fase acuta di malessere psichico e sia necessario procedere ad urgenti interventi terapeutici che il malato rifiuta. Il provvedimento, infatti, impone coattivamente il ricovero del soggetto infermo in una struttura ospedaliera o in un altro luogo di cura, consentendo così l’applicazione delle necessarie terapie.
Il Trattamento Sanitario Obbligatorio è un provvedimento che viene emanato dal Sindaco e richiede due certificazioni:
A seguito di queste due certificazioni, il Sindaco pronuncia un’ordinanza urgente che dispone il TSO e la trasmette al Giudice Tutelare entro 48 ore dal ricovero dell’infermo.
Il Giudice Tutelare, nelle 48 ore successive, deve provvedere alla convalida dell’ordinanza emanata.
Nel caso in cui il Giudice non disponga la convalida, il Sindaco deve disporre l’immediata cessazione del Trattamento Sanitario Obbligatorio.
Il ricovero può comunque proseguire se vi è il consenso volontario della persona, escludendo in questo caso la necessità di un intervento del giudice.
L’art. 35 L. 833/78 stabilisce, come indicato anche nel quesito, la modalità attraverso la quale il giudice tutelare viene a conoscenza della situazione, cioè la notifica, e chi deve eseguirla, il messo comunale, ma non disciplina le modalità di notificazione. Fra l’altro l’articolo citato non è stato oggetto di modifiche nonostante il tempo trascorso dall’entrata in vigore della legge ricordata e, a mio giudizio, se il legislatore voleva prevedere o escludere particolari modalità di notifica, poteva assolutamente modificare la legge, se lo riteneva opportuno.
Personalmente non comprendo la posizione del Tribunale in quanto il messo comunale può avere in dotazione la Pec per l’attività notificatoria e quindi, una notifica effettuata dal messo comunale tramite PEC, a mio parere. rispetta il dettato normativo.
Oltretutto il messo comunale ha una competenza limitata al comune di appartenenza e quindi le notifiche effettuate oltre questo ambito territoriale sono da considerarsi nulle se non addirittura inesistenti: ergo, il messo comunale, stante la posizione del Tribunale, se questo ha sede al di fuori del territorio comunale, poteva fare la notifica solo con Raccomandata AR ai sensi della L. 890/82 e s.m.i. con un indubbio allungamento dei tempi. Infatti, la L. 833 prevede tempi procedurali molto stretti e quindi la notifica tramite PEC agevola l’attuazione del procedimento anche in considerazione dello stato di salute del paziente che richiede necessariamente un intervento di massima urgenza.
In conclusione: consiglio di chiedere al tribunale le motivazioni per le quali non viene accettata la notifica del provvedimento tramite PEC considerando che la legge prevede l’obbligatorietà del suo utilizzo nell’ambito della Pubblica amministrazione. In questo senso sarebbe, ritengo, opportuno un intervento del Sindaco considerato che è l’organo che emette il provvedimento quale Autorità Sanitaria.
E ‘opportuno che l’atto TSO sia comunque informatico e sottoscritto con firma digitale.
Ricordo, infine, che il provvedimento di cui trattasi non è considerato un atto giudiziario, e in questo caso il tribunale potrebbe avere una qualche giustificazione sul diniego se non fosse stata attivata la procedura telematica (situazione che, però, non credo esista) ma un atto amministrativo inerente alla salute.
12 settembre 2023 Stefano PAOLI
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Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
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