Mantenimento della cittadinanza italiana da parte di figlio minore di cittadino italiano naturalizzato straniero

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
16 Settembre 2023

Il Consolato invia il modello CONS01 di iscrizione per nascita di cittadino nato nel 1965, che risulta essere anche cittadino australiano jus soli.

I genitori, italiani per nascita, nel 1976 hanno ottenuto la cittadinanza australiana. 

Si chiede se il figlio minore di genitori che hanno perduto la cittadinanza per naturalizzazione prima del 1992 perda anch'esso la cittadinanza italiana, pur avendo anche altra cittadinanza "jus soli".

Risposta

La circolare del Ministero dell'Interno n. k.28.1 del 8 aprile 1991 ha precisato nelle sue premesse alla disciplina della procedura di riconoscimento del possesso ininterrotto dalla nascita jus sanguinis della cittadinanza italiano: "Come è noto, infatti, in virtù della contemporanea operatività del combinato disposto dagli articoli 1 e 7 della Legge 13 giugno 1912, n.555 e delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di numerosi Paesi esteri d’antica emigrazione italiana (ad es. tutti gli Stati del continente americano, l’Australia, ecc.) attributivi iure soli dello status civitatis. La prole nata sul territorio dello Stato d’emigrazione (Argentina, Brasile, Uruguay, Stati Uniti d’America, Canada, Australia, Venezuela, ecc.) da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana (in derivazione paterna) quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l’età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi. straniero".

In base a questo orientamento ministeriale  l’avo italiano emigrato all’estero che avesse acquistato volontariamente la cittadinanza di un paese straniero perdeva quella italiana (articolo 8 della Legge 13 giugno 1912, n. 555). La naturalizzazione e quindi l’acquisto della cittadinanza straniera potranno avvenire non solo per l’avo ma anche per un suo discendente e quindi verranno travolte le vicende della trasmissione della cittadinanza italiana.

Le condizioni richieste dunque per il riconoscimento dello status italiano si basano perciò, sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l’avo emigrato o discendente) mediante la mancata naturalizzazione straniera del dante causa, prima della nascita del figlio.

La legge del 1912, sebbene all’articolo 1 confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita già stabilito nel codice civile del 1865, all’articolo 7 intese garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un’importante eccezione al principio dell’unicità della cittadinanza.

L’articolo 7 della Legge 13 giugno 1912, n.555 consentiva, infatti, al figlio di italiano nato in uno Stato estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all’interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all’estero.

Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell’unicità di cittadinanza, anche a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre, sancito in via ordinaria dall’articolo 12 della medesima Legge 13 giugno 1912, n.555.

Fatte le dovute premesse si ritiene che il figlio di padre italiano, nato in Australia nel 1965 abbia acquisito alla nascita la cittadinanza italiana jus sanguinis (per via paterna) e quella australiana jus soli e, ai sensi degli articoli 1 e 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, abbia conservato quella italiana anche se il padre nel 1976, durante la sua minore età, abbia ottenuto la naturalizzazione australiana, fatto salvo che lo stesso non vi abbia rinunciato, a norma del medesimo articolo 7 sopra richiamato.

14 Settembre 2023        Andrea Dallatomasina

 

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