Irpef 5 per mille: elenchi dei comuni che hanno ricevuto contributi nell'anno 2024
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiIl ns. Ente in qualità di "soggetto attuatore" riceverà dalla Regione dei contributi (stanziati dal Minist. Protez. civile) destinati al sostenimento delle spese per la gestione delle macerie e dei rifiuti connessi all'alluvione del 2022. I contributi saranno da noi erogati alle imprese di gestione del ciclo rifiuti sulla base di una rendicontazione dettagliata che è stata inviata alla Regione. Questi contributi come devono essere trattati contabilmente? Sono da considerarsi partite di giro?
In ordine a quanto rappresentato nel quesito, occorre tenere presente quanto prescritto dal paragrafo 7.1 del principio contabile applicato n. 4/2, secondo il quale "” I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell´ente ...””, con la precisazione che “” ... ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa ...””; lo stesso principio aggiunge poi che “” ... non hanno natura di “Servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio ... le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc. “”.
Sulla base delle indicazioni che precedono, occorre distinguere due fattispecie ben differenti:
- se codesto Ente provvede alla semplice erogazione, a favore delle imprese di gestione del ciclo rifiuti, delle somme ricevute dalla Regione, limitandosi a disporre i pagamenti sulla base di specifiche e dettagliate indicazioni della Regione (che abbia provveduto a monte alla individuazione delle imprese beneficiarie, alla determinazione dei singoli importi da erogare e dei tempi e modalità di erogazione), la spesa da sostenere al riguardo è da considerare una “partita di giro”, nello specifico da contabilizzare nei “servizi per conto terzi”, i quali comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, che pertanto si limita ad essere un mero esecutore della spesa, limitandosi a ricevere risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti;
- se invece è codesto Ente che provvede a definire anche solo uno dei sopra ricordati elementi della transazione (importi, tempi o destinatari della spesa) la spesa in questione deve essere contabilizzata negli altri titoli del bilancio.
13 settembre 2023 Ennio Braccioni
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Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – 4 giugno 2025
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 3 giugno 2025
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