Assunzioni tempo indeterminato alla scadenza dei contratti apprendistato in Ente in fascia intermedia e limite 20% capacità assunzionale
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiMaternità obbligatoria personale tempo determinato, successiva ai 60 giorni, previsti dall'art.24 d.lgs. 151/2001, come liquidarla? Contratto cessato il 14/10/2022, fine astensione obbligatoria 22/07/2023.
L’art. 24, c. 2, D. Lgs. n. 151/2001 dispone: “2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni."
Nel caso esposto nel quesito si presenta la seguente situazione:
Data termine del contratto: 14.10.2022
Fine congedo di maternità: 22.07.2023.
Quindi:
- Data presunta parto: 22.04.2023
- Inizio congedo di maternità: 22.02.2023
Tra il termine del contratto e l’inizio teorico del congedo obbligatorio sono trascorsi perciò più di sessanta giorni.
In questo caso, l’ente non è tenuto a versare somme aggiuntive alla ex dipendente a titolo di indennità di maternità.
Si consideri che, per i contratti a tempo determinato, la Corte di Cassazione aveva precisato (sent. n. 5367/2019) che si deve considerare “l’espressione contenuta nella norma “all’inizio del periodo di congedo” in base alla quale deve essere ravvisato quale unico criterio di riferimento la data presunta del parto e non già quella effettiva, con la conseguenza che la data di inizio del congedo di maternità non può essere fatta decorrere da due mesi prima dalla data effettiva del parto.”
14 settembre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6327, sintomo n. 6432
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni locali pubblicato in data 9 luglio 2025 – Id: 35075
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
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