Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea per beneficiario Legge n. 104/1992
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiCon la presente si chiede se il periodo di inabilità assoluta temporanea accertata dalla competente commissione medica (INPS) nei confronti di un dipendente a tempo indeterminato, va conteggiata all’interno del periodo di comporto, oppure se va esclusa in ogni caso dal periodo di comporto.
Alla fattispecie descritta nel quesito si applica, innanzitutto, l’art. 48, c. 1, CCNL 16 novembre 2022:
“1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.”
Anche le assenze dovute a inabilità assoluta e temporanea, dunque, rientrano nel calcolo del periodo di comporto, essendo le stesse certificate da apposita prescrizione medica.
Trascorsi i primi sedici mesi di comporto, l’ente informa il dipendente dell’approssimarsi della scadenza, confermandogli che se vuole avvalersi dell’ulteriore periodo di 18 mesi previsto per i casi particolarmente gravi, ne deve fare formale richiesta al datore di lavoro.
L’ente, peraltro, già allo scadere dei primi 18 mesi, deve applicare il comma 4 dell’art. 48:
“4. Prima di concedere l’ulteriore periodo di cui al comma 3, l’ente, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle condizioni di salute del lavoratore, per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro."
15 settembre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6331, sintomo n. 6436
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ministero dell’Interno – 16 aprile 2025
Risposta di Andrea Dallatomasina
Agenzia delle Entrate – risoluzione 11 aprile 2025, n. 29
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: