In data 10/10/2017 è stata depositata la proposta della società proponente. in data 18/10/2017 è stato richiesto parere al dipe della presidenza del consiglio dei ministri. In data 24/11/2017 è stata richiesta integrazione documenti a seguito di valutazione del rup in data 04/01/2018 richiesta ulteriore integrazione della documentazione finanziaria in data 18/01/2018 atto di indirizzo della giunta comunale approvazione attivazione partenariato non e' ancora pervenuto parere del dipe. ai sensi dell'art. 183 in riferimento alle date suddette quando scadono i 90 giorni termine perentorio per l'approvazione in consiglio comunale del progetto di fattibilità?
L’art. 23 che, ai commi 5 e 6, Cod. indica il punto di approdo cui deve tendere la valutazione che l’amministrazione è chiamata ad operare, delineando, per l’appunto, quale sia l’essenza del progetto di fattibilità tecnica ed economica e quali siano le finalità che deve perseguire (individuazione, tra più soluzioni, di quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire) e quali le attività che devono essere effettuate preliminarmente (indagini e studi necessari per la definizione dei punti fondanti l’iniziativa); dal punto di vista della tempistica, questa è indicata in termini piuttosto stringenti (tre mesi), ritenuti dal legislatore sufficienti per gli approfondimenti del caso, tenuto conto, del resto, che la proposta, se flessibile alle esigenze da soddisfare, è suscettibile di modificazioni su richiesta dell’amministrazione sia in fase di valutazione di fattibilità, pena il giudizio negativo, ma anche successivamente, in sede di approvazione del progetto (art. 183, comma 15 : v. TAR Lazio, Roma sent. n. 5702/2017).
Ciò premesso, considerate le competenze di consulenza, supporto e statistiche del DIPE, si ritiene che il decorso del termine perentorio previsto dal comma 15 dell’art. 183 d.lgs. n. 50/2016 abbia luogo a partire dal momento in cui la proposta è completa in tutti gli elementi obbligatori previsti dalla citata disposizione (progetto di fattibilità, bozza di convenzione, piano economico-finanziario asseverato, specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno, autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti, cauzione, impegno a prestare una cauzione nel caso di indizione di gara).
Solo da quel momento, infatti, è possibile effettuare compiutamente l’esame di fattibilità, a tale fine l'amministrazione aggiudicatrice potendo invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione.
Dott. Eugenio De Carlo 09/02/2018
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