In base all’art. 62 del nuovo Codice d.lgs. n. 36/2023 la qualificazione risulta necessaria per procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore a 140.000 euro e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro. Sopra tali soglie le stazioni appaltanti non qualificate dovranno ricorrere a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori.
Le stazioni non qualificate potranno comunque:
-procedere ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14, nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
-effettuare ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento.
Deroghe sono consentite ai sensi dell'art. 24-ter che ha modificato l’art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, atteso che per gli appalti PNRR/PNC/PNIEC trova applicazione l’articolo 226, comma 5 del nuovo Codice.
Pertanto, se non qualificato, l’ente dovrà avvalersi di una stazione appaltante qualificata o altro soggetto aggregatore.
Il titolo II del nuovo Codice annovera tra gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari i servizi di ristorazione e di mensa di cui agli articoli 130 e 131.
L’art. 173 dispone che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 141, comma 2, per l’aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi assimilati di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nei settori speciali di cui al presente Libro si applicano gli articoli 127, 128, 129, 130, e 131, fermo restando quanto previsto dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
14 settembre 2023 dr. Eugenio De Carlo
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