Le novità recate dal c.d. decreto Caivano: D.L. 15/9/2023 n. 123

Inasprite le sanzioni penali e l’estensione delle misure cautelari per i minorenni

Servizi Comunali Polizia giudiziaria
di Piccioni Fabio
21 Settembre 2023

Nella seduta del 7/9/2023 il Consiglio dei Ministri ha deliberato gli interventi confluiti nel D.L. 15.9.2023 n. 123, recante Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, pubblicato lo stesso giorno sulla G.U. n. 216, in vigore dal 16/9/2023.
Il provvedimento d’urgenza si articola in un mosaico di modifiche ancorate a inasprire il trattamento punitivo e sanzionatorio nei confronti dei minorenni, a seguito del forte allarmismo derivante dai recenti avvenimenti di natura criminosa. 
Il provvedimento consta di 16 articoli suddivisi in 4 capi.  


Capo I: Interventi infrastrutturali nel territorio del Comune di Caivano
Tra questi è di particolare rilievo l’indicazione a assumere, a tempo indeterminato, di 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana e il controllo del territorio.


Capo II: Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile
Con le modifiche apportate al D.L. 20.2.2017 n. 14, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito con modificazioni dalla L. 18/4/2017 n. 48:
- viene estesa (definitivamente) l’applicabilità del divieto di accesso a specifici spazi urbani, di cui all’art. 10, anche nei confronti dei minori ultra14enni, previa notifica del provvedimento agli esercenti la responsabilità genitoriale e comunicazione al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore; 
- viene aumentato il presidio sanzionatorio in caso di violazione del divieto di accesso a determinati locali pubblici ove si siano verificati fenomeni di spaccio, di cui all’art. 13, portando la pena della reclusione da 1 a 3 anni e quella della multa da 10.000 a 24.000 euro;
- viene esteso l’ambito soggettivo del divieto di accesso a determinati locali di pubblico trattenimento, di cui all’art. 13-bis, anche nei confronti di chi, nell’ultimo triennio, sia stato denunciato per i reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e resistenza a un pubblico ufficiale, aumenta, anche in questo caso, il presidio sanzionatorio in caso di violazione del divieto, portando la pena della reclusione da 1 a 3 anni e quella della multa da 10.000 a 24.000 euro.
Con le modifiche apportate al D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: 
- viene estesa (da 3) a 4 anni la validità del foglio di via obbligatorio, di cui all’art. 2, e tramutata la violazione del provvedimento da contravvenzione in delitto, presidiato dalla pena della reclusione da 6 a 18 mesi e della multa fino a 10.000 euro;
- viene estesa l’applicabilità della misura dell’avviso orale, di cui all’art. 3, anche nei confronti dei minori ultra14enni, con introduzione della possibilità per il questore, in caso di condanna per delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, di proporre all’Autorità Giudiziaria il divieto di utilizzare servizi informatici e telematici e di possedere o utilizzare cellulari, o altri dispositivi per le comunicazioni, quando il loro utilizzo sia servito per la realizzazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale - si ricorda che, con sentenza 12.01.2023 n. 2, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il Questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l’utilizzo.
Con le modifiche apportate alla L. 18.4.1975 n. 110, recante Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi,        - viene aumentato il presidio sanzionatorio in caso di porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Con la modifica apportata all’art. 699 del Codice penale viene aumentato (da 3) a 4 anni il limite edittale massimo di arresto previsto per chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza.
Con la modifica apportata all'art. 73, comma 5 del D.P.R. 9.10.1990 n. 309, viene aumentato (da 4) a 5 anni il limite edittale massimo di reclusione in caso di spaccio di lieve entità.
Si stabilisce, inoltre, l’applicabilità della procedura di ammonimento del Questore di cui all'art. 8 commi 1 e 2 del D.L. 23.2.2009 n. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.4.2009 n. 38, che consente alla persona offesa di chiedere l’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza ante causam: 
- fino a quando non sia proposta querela o non sia presentata denuncia per i reati di percosse, lesione personale, violenza privata, minaccia e danneggiamento commessi da minori ultra14enni nei confronti di altro minore;
- qualora un minore di età compresa fra i 12 e i 14 anni abbia commesso un delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.
Inoltre, nei confronti del soggetto tenuto alla sorveglianza del minore è prevista, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto, l’applicazione, da parte del Prefetto, della sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, secondo la procedura disciplinata dalla L. 24.11.1981, n. 689.
Con le modifiche apportate al D.P.R. 22.9.1988 n. 448, recante Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni: 
- si riduce (da 5) a 3 anni il parametro edittale della pena massima dei delitti non colposi che consente - unitamente ai nuovi reati di lesione personale, furto, danneggiamento aggravato, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti, porto abusivo d’armi e porto di armi od oggetti atti ad offendere - l’accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza con possibilità di trattenerlo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore) alla sua consegna all'esercente la responsabilità genitoriale (art. 18-bis); 
- la soglia di applicabilità delle misure diverse dalla custodia cautelare, in caso di delitto, scende (da 5) a 4 anni di reclusione nel massimo (art. 19);
- si abbassa (da 9) a 6 anni il limite di pena massima della reclusione che consente al giudice di applicare la custodia cautelare per delitti non colposi (art. 23) e alla Polizia Giudiziaria di procedere all’arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto (stante il rinvio recato dagli artt. 16 e 17) - unitamente ai nuovi reati di furto aggravato dall'art. 4 della L. 533/1977 o dall'art. 625, comma 1, nn. 2), prima ipotesi, 3), 5), e 7-bis) c.p., salvo che ricorra, in questi ultimi casi, l’attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4) c.p.; furto in abitazione e furto con strappo, salvo che ricorra l’attenuante di cui all'art. 62 c. 1 n. 4 c.p.; illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma, 3 L. 110/1975; violenza o minaccia a un pubblico ufficiale; resistenza a un pubblico ufficiale; spaccio o detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; 
- si reintroduce la previsione secondo la quale il giudice può disporre la custodia cautelare anche se l'imputato si sia dato alla fuga o sussista concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga - previsione già dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza 26/7/2000 n. 359;
è introdotto uno specifico percorso di rieducazione del minore, quale definizione anticipata del procedimento, nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni.
Quale misura anticipata, si stabilisce, inoltre, che, qualora durante le indagini relative ai reati di particolare allarme sociale di associazione di tipo mafioso o finalizzata al traffico di stupefacenti emerga una “situazione di pregiudizio” che interessa un minore, il Pubblico Ministero proceda a darne informativa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le iniziative di competenza.

Capo III: Disposizioni in materia di offerta educativa
Il reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori, già previsto come contravvenzione concernente l’attività sociale della pubblica amministrazione dall’art. 731 del Codice penale, viene (abrogato per essere) ricollocato nel nuovo art. 570-ter c.p., quale delitto contro l’assistenza familiare. 

Capo IV: Disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale
Sono previste applicazioni a dispositivi di comunicazione elettronica, comprensibili e accessibili, che consentano il controllo parentale con possibilità, da parte dei genitori, di limitare e controllare l'accesso ai contenuti e/o alla rete da parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi di utilizzo.

 

Articolo di Fabio Piccioni
 

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