Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiCon riferimento alla validità di anni 1 delle carte d'identità elettroniche in caso di impossibilità temporanea all'acquisizione delle impronte digitali, si chiede un parere su come comportarsi nel caso di rilascio della CIE presso il domicilio del cittadino allettato ed impossibilitato a recarsi in ufficio.
Se non si può rilasciare la carta di identità cartacea, quali sono le modalità operative per il rilascio della CIE a persona allettata e quale la sua durata?
Il Regolamento UE 2019/1157 introduce all’interno dell’Unione europea una serie di regole volte a rafforzare la sicurezza dei documenti d’identità dei cittadini comunitari.
Come è noto, i Regolamenti comunitari non necessitano di norme di recepimento o di attuazione, a differenza delle Direttive e sono, pertanto, immediatamente applicabili e vincolanti.
Ciò premesso, l’articolo 4 del citato Regolamento UE 2019/1157 dispone, al terzo paragrafo, il rilascio di una CIE con validità limitata ad un anno nel caso di impossibilità TEMPORANEA al rilievo delle impronte digitali.
Ciò perché, al cessare dello stato di impossibilità temporanea, il cittadino potrà ottenere un nuovo documento previa acquisizione delle sue impronte digitali. Qualora l’impedimento, anziché di natura temporanea, sia permanente, si applicano le regole ordinarie circa la validità della carta di identità elettronica.
Quindi, tutti coloro che abbiano compiuto i dodici anni di età, salvo i casi di impedimento, temporaneo o permanente, sono soggetti all’obbligo delle impronte digitali (art. 3, secondo comma, R.D. n. 773/1931).
L’obbligatorietà dell’acquisizione delle impronte digitali è ribadita dal Regolamento europeo, il quale dispone che sono esonerati dall’acquisizione delle impronte digitali solo i minori di età inferiore a 12 anni e le persone per le quali l’acquisizione delle impronte sia fisicamente impossibile, a causa di un impedimento di natura temporanea o permanente. La valutazione circa la natura, temporanea o permanente, dell’impedimento alla acquisizione delle impronte digitali è rimesso esclusivamente al funzionario delegato al rilascio della CIE. Ad es., se l’impedimento deriva dal fatto che la persona è ricoverata in ospedale per la cura di una patologia, circostanza che impedisce, temporaneamente, l’accesso agli uffici comunali, la CIE verrà rilasciata con validità di un anno. Se invece la persona si trova in una condizione di impedimento permanente (a prescindere dal fatto che sia ricoverata in ospedale o si trovi a casa), la CIE avrà la validità ordinaria, per il semplice fatto che il decorso del tempo non risolverebbe il problema, poiché la persona non potrà materialmente presentarsi in ufficio per il rilevamento delle impronte.
Per il rilascio del documento di identità a persone fisicamente impedite a presentarsi in ufficio, consiglio l’adozione di un apposito regolamento che disciplini modalità, tempi ecc. ecc.
21 Settembre 2023 Liliana Palmieri
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