Incarichi retribuiti a personale dipendente privi della caratteristica della stabilità

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
23 Settembre 2023

Si chiede se sia possibile introdurre in sede regolamentare (Art. 53, c. 5, D.lgs. 165/01 e s.m.i.) un regime autorizzatorio, quale ragionevole e motivata deroga alla regola della incompatibilità, finalizzato a consentire, oltre che la conclusione di prestazioni relative a rapporti contrattuali perfezionati prima dell'assunzione, incarichi retribuiti in costanza di rapporto di lavoro a dipendenti con impegno superiore al 50% e sino al tempo pieno, se non configurano stabili attività.

Risposta

Relativamente alla conclusione di prestazioni professionali perfezionate prima dell’assunzione nella P.A., bisogna distinguere la disciplina fiscale da quella amministrativa.

In relazione alla prima, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire (risoluzione n. 232/E del 20 agosto 2009) che:

"La cessazione dell'attività per il professionista non coincide, pertanto, con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. 

Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 2956, comma 1, n. 2 del codice civile) l'attività professionale non può ritenersi cessata.”

Inoltre, l’Agenzia delle entrate, rispondendo a un interpello (n. 20 del 29 novembre 2019) ha chiarito che: 

nella disciplina dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP non si rinvengono disposizioni che vietino ai dipendenti pubblici di mantenere l'attribuzione della partita IVA in riferimento agli adempimenti fiscali relativi ad attività di lavoro autonomo precedentemente svolta.” 

Il semplice possesso della partita IVA non è quindi motivo per rinunciare a un incarico in un’Amministrazione pubblica. 

A proposito della disciplina amministrativa, invece, se la conclusione delle obbligazioni contrattuali implica lo svolgimento di attività che rientrano nelle fattispecie vietate (si veda sotto), si ritiene che non sia possibile introdurre una deroga regolamentare e che dunque l’assunzione nella P.A. debba essere posticipata a un momento successivo alla conclusione del contratto pre-esistente, cioè successivo alla cessazione della causa di incompatibilità.

Quanto alla possibilità di autorizzare propri dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno o part time superiore al 50% a svolgere incarichi che non abbiano le caratteristiche dell’abitualità e della professionalità, si rammenta che nel documento “CRITERI GENERALI IN MATERIA DI INCARICHI VIETATI AI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”, a cura della Funzione pubblica reso noto nel luglio 2013, è già esplicito il divieto per tutti gli incarichi che presentano le caratteristiche dell’abitualità e della professionalità.

Si rammenta anche che l'abitualità e la professionalità, ai sensi dell’art. 60, d.P.R. n. 3/57, comportano per il dipendente pubblico il divieto di “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”. 

L’incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). 

In definitiva, non si configura nessuna deroga alla norma se l’ente autorizza un incarico che non abbia quelle caratteristiche e dunque non è necessaria una specifica previsione regolamentare.

Piuttosto, si rileva la necessità che si accerti ogni volta l’assenza di un potenziale conflitto di interessi.

Il documento della Funzione pubblica sopra citato elenca i possibili casi di conflitto:

1. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita. 

2. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l’amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all’individuazione del fornitore.

3. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l’amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.

4. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza.

5. Gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.

6. Gli incarichi che per il tipo di attività o per l’oggetto possono creare nocumento all’immagine dell’amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio.

7. Gli incarichi e le attività per i quali l’incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti.

8. Gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall’autorizzazione di cui all’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse.

9. In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l’oggetto dell’incarico o che possono pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall’amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell’ambito dell’amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013."

22 Settembre 2023        Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6351, sintomo n. 6455

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