Matrimonio contratto da un discendente minorenne e possesso ininterrotto della cittadinanza

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
26 Settembre 2023

Una cittadina richiede il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presentando la necessaria documentazione, da cui emerge che la madre della richiedente (che trasmette la cittadinanza) ha contratto matrimonio in Argentina nel 1967 all'età di 17 anni (con il consenso dei genitori) con cittadino argentino.

La richiedente è nata nel 1977.

Si chiede se il matrimonio faccia venire meno il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana.

Risposta

Per quanto riguarda l’età della sposa che ha contratto matrimonio, con l’assenso dei genitori, con un cittadino argentino all’età di 17 anni si osserva che nell’ambito del procedimento per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ciò che principalmente rileva è la verifica della discendenza del richiedente il riconoscimento dall’avo emigrato (e originariamente investito della cittadinanza italiana iure sanguinis), nonché l’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.

A tal fine è necessario accertare innanzitutto la sussistenza del rapporto di filiazione nella catena della discendenza, rapporto che si ha nel matrimonio qualora i genitori siano coniugati tra loro al momento della nascita del figlio: per tale verifica occorre produrre, dunque, idonea documentazione attestante l’avvenuta celebrazione (così come per accertare il rapporto di filiazione fuori dal matrimonio, sarà necessaria idonea documentazione che comprovi il riconoscimento da parte del genitore o che il genitore sia stato presente al momento della dichiarazione di nascita).

Nel caso di specie, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio contratto in Argentina all’età di 17 anni (con assenso dei genitori) è da considerarsi valido per lo Stato di celebrazione - che ne ha valutato le condizioni richieste secondo la legge nazionale vigente nel momento in cui è stato celebrato – e si ritiene che tale circostanza consenta comunque di accertare la sussistenza del rapporto di filiazione della prole come nata nel matrimonio, rispetto alla quale devono essere prodotti i corrispondenti atti di nascita.

La nascita avvenuta nel 1977 della richiedente dovrà quindi essere valutata pertanto come filiazione avvenuta all’interno del matrimonio dei genitori.

25 Settembre 2023        Andrea Dallatomasina

 

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