Fondo risorse decentrate di un’Unione di comuni che utilizza personale a tempo parziale

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
26 Settembre 2023

Questo Ente partecipa a un’Unione, la quale non ha mai avuto personale, non ha mai creato un fondo decentrato né ha fatto contrattazione.

L’Unione si avvale del personale dei comuni a tempo parziale a seguito di stipula di una convenzione (art. 23, c. 1, CCNL 16.11.2022).

Per riconoscere a tali dipendenti un trattamento accessorio, è corretto inserire tale previsione nel CCI normativo dei comuni partecipanti, considerato che l'incentivo sarebbe erogato dai comuni e rimborsato dall’Unione?

Gli importi devono entrare nel fondo e uscire tra gli utilizzi?

Risposta

Posto che la convenzione di cui si tratta “definisce, tra l’altro, (…) la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore”, l’art. 23, c. 3, CCNL 16.11.2022 chiarisce che:

3. La contrattazione collettiva integrativa dell’ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell’art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL."

Pertanto, è necessario, al fine di attribuire trattamenti accessori per il personale che lavora a tempo parziale per l’Unione, che quest’ultima costituisca un suo Fondo risorse decentrate.

Esso dovrà innanzitutto rispettare il principio contenuto nell’art. 32, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui: "la spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti”.

Inoltre, deve essere rispettato il limite di spesa previsto dall’art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017.

Tali norme vincolistiche devono essere interpretate, secondo l’orientamento prevalente (cfr. Sez. reg. di controllo Emilia-Romagna del. n. 231/2014, Sez. reg. di controllo Piemonte del. n. 102/2016, 133/2016, 138/2016), nel senso che le risorse da trasferire al Fondo dell’Unione devono essere determinate applicando il criterio del “ribaltamento delle quote” di pertinenza dei singoli Comuni aderenti all’Unione.

Pertanto, la costituzione del Fondo dell'Unione, sotto il profilo strettamente contabile, deve risultare a “saldo zero” e non comportare un incremento della spesa per il trattamento accessorio (e, quindi, complessivamente, per il personale) precedentemente sostenuta dai singoli Comuni aderenti (sul punto cfr. Sezione delle Autonomie del. n. 8/2011).

Al fine di garantire l’osservanza dei limiti di spesa in materia di trattamento accessorio contenuti nell’art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017, è necessario che ogni comune aderente all’Unione proceda, innanzitutto, a quantificare l’ammontare complessivo delle risorse del proprio Fondo nel rispetto del limite rappresentato dal corrispondente importo determinato per l’anno 2016.

Successivamente l’Ente potrà procedere a scorporare dal proprio Fondo, a vantaggio del costituendo Fondo dell’Unione, le quote del trattamento accessorio riferibili al personale utilizzato dall’Unione.

Ai sensi dell’art. 70-sexies, c. 4, CCNL 21.05.2018, sono fatti “salvi eventuali diversi accordi tra l’Unione e gli enti che trasferiscono personale in merito all’entità delle risorse che confluiscono nel Fondo dell’Unione e che riducono in misura corrispondente i Fondi degli enti, fermo restando il principio che il trasferimento di personale non deve implicare, a livello aggregato, maggiori oneri.”

25 Settembre 2023        Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6354, sintomo n. 6458

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