La normativa di riferimento si rinviene nel D.P.R. n. 503/1996, il cui articolo 11, rubricato “Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili”, in termini di numero di parcheggi per disabili stabilisce, al comma 5, che nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.
Il D.M. n. 236/1989, inoltre, al punto 8.2.3. specifica che nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.
La legge 5.2.1992, n. 104, "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", all'art. 28 comma 1 (Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate) dispone che "I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati".
Questi sono i riferimenti normativi, che pur non riguardando nello specifico il caso descritto nel quesito, vengono presi a riferimento, dalla prassi, per la realizzazione degli stalli di sosta riservati alle persone invalide, anche per le strade pubbliche, in assenza di altre più specifiche disposizioni normative.
26 Settembre 2023 Marco Massavelli
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