Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiQuesto ente deve erogare l'indennità di tempo potenziato ex art. 31, c. 7, CCNL 14/09/2000, così come modificato dall'art. 94, c. 1, CCNL 16/11/2022, alle educatrici dell'asilo nido.
Si chiede se tale indennità debba essere erogata per 10 mesi, quindi fino a giugno (termine dell’anno scolastico) o per 11 mesi, considerato che il nostro personale lavora anche a luglio (mese inserito come progetto).
L’art. 37, c. 7, CCNL 14.9.2000 dispone:
“7. Al personale educativo degli asili nido è confermata l’indennità professionale di L.900.000 annue lorde, prevista dall’art. 37, co. 1, lett. c) del CCNL del 6.7.1995. Allo stesso personale compete altresì, a decorrere dal 31.12.1999, un’indennità di L.120.000 mensili lorde, per 10 mesi di anno scolastico. Al relativo onere si fa fronte utilizzando le risorse indicate nell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999. Tale ultima indennità costituisce trattamento economico accessorio, incide solo sulla seconda quota di pensione, non è valutabile ai fini del trattamento di fine rapporto e non incide su altri istituti di carattere economico.”
Il contratto prevede l’erogazione dell’indennità in questione solo per 10 mesi, senza possibilità di estenderne la valenza temporale.
Si rammenta, inoltre, che tale indennità è finanziata dal fondo risorse decentrate.
26 Settembre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 6359, sintomo n. 6463
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34201
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34211
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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