Autorizzazione dei genitori al rientro autonomo del figlio minore dalla fermata dell'autobus a casa

Risposta dell'Avv. Mauro Tenca

Quesiti
di Tenca Mauro
28 Settembre 2023

Il regolamento comunale per il trasporto scolastico prevede la possibilità (esclusivamente per gli alunni frequentanti quarta e quinta elementare) che i genitori autorizzino il rientro autonomo del figlio dalla fermata all'abitazione. Lo stesso regolamento stabilisce che la responsabilità della consegna degli alunni all'adulto presente alla fermata sia a carico degli accompagnatori. Questi ultimi pertanto si oppongono a lasciare il minore se non in presenza del genitore.

Risposta

Dall’erogazione del servizio di trasporto scolastico derivano in capo al Comune e in capo alla ditta affidataria responsabilità contrattuali (articoli 1175 c.c. e 1375 c.c.), extracontrattuali (articoli 2043, 2047 e 2048 c.c.) e penali (591 c.p.). Difatti siamo in un ambito in cui si ha a che vedere con soggetti che per legge sono incapaci di disporre dei propri diritti e, pertanto, è dovere fornire loro le massime tutele.

In particolare, nel caso di specie, non si può non ritenere corrette le opposizioni degli accompagnatori che pretendono di lasciare il minore se non in presenza dei genitori.

Di fatto, con il servizio di trasporto il dovere di controllare e di vigilare sugli alunni si trasferisce in capo al conducente e agli accompagnatori dello scuolabus in virtù della particolare posizione di garanzia da questi ricoperta.

Per quanto riguarda le responsabilità del Comune si segnala la sentenza del Tribunale di Messina del 4 dicembre 2020 che in questa sede si allega.

Dalla lettura della stessa emerge che il dovere di controllare e di vigilare sugli alunni si trasferisce in capo al conducente dello scuolabus nel momento in cui in concreto e di fatto questi assuma compiutamente la propria successiva posizione di garanzia sui minori. Da tale momento in poi, ai fini della responsabilità per i danni riportati dall'alunno durante il trasporto con lo scuolabus, grava sull'amministrazione che svolge il servizio l'adozione delle cautele occorrenti per tutelare la sicurezza dei minori, anche e se necessario garantendo la presenza di un accompagnatore oltre all'autista.

Il conducente di uno scuolabus e l’accompagnatore hanno l'obbligo di vigilare, anche indipendentemente e contro eventuali diverse direttive ricevute dal Comune, sull'incolumità degli studenti minorenni che gli sono affidati per il trasporto, adottando le cautele suggerite dalla ordinaria prudenza anche nella fase successiva alla discesa dal mezzo; diversamente ne consegue la responsabilità extracontrattuale degli stessi e dell'ente gestore del servizio di trasporto.  L'affidamento di un minore alla persona, alla quale il Comune di riferimento o un istituto scolastico, assegni il compito di effettuarne il trasporto dall'abitazione al luogo ove si svolge l'attività di istruzione e viceversa, comporta quindi il particolare dovere di controllare che lo stesso non venga a trovarsi in una situazione di pericolo, per cui la vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa si sostituisca quella, effettiva o potenziale, dei genitori.

Nella medesima sentenza inoltre viene evidenziato che neanche la circostanza che competa ai genitori (o ai soggetti da loro incaricati) l’accompagnamento del minore dalla fermata del veicolo alla abitazione possa esimere gli addetti al servizio di accompagnamento - quando alla fermata dello scuolabus non sia presente alcuno dei soggetti predetti- dal dovere di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, tra le quali va inclusa quella di curare l'assistenza del minore nell'attraversamento della strada.

Per approfondimenti si veda altresì la Cassazione, sezione terza civile Sentenza 3 marzo 2004, n. 4359.

26 settembre 2023        Mauro Tenca

 

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