Retribuzione oraria per incaricato ex comma 557

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
28 Settembre 2023

Dovendo procedere all’utilizzo di dipendente di altro ente mediante conferimento di incarico ex art. 1 co. 557 Legge 311/2004 in orario extra-ufficio, si chiede come deve essere calcolata la retribuzione oraria da corrispondere. Nella fattispecie si chiede se deve essere presa a base di calcolo la retribuzione corrisposta dall’ente di appartenenza (Ex D5 CON POSIZIONE ORGANIZZATIVA ed ex C6) o la retribuzione tabellare di cui alla Tab. G, del CCNL 16.11.2022 (Area dei Funzionari ad Elevata Qualificazione – Area degli Istruttori)?

Risposta

In un incarico ex comma 557 l’ente utilizzatore inquadra il dipendente nell’Area corrispondente del contratto a tempo indeterminato dell’ente di appartenenza.

Pertanto:

- se il soggetto interessato è attualmente inquadrato nell’Area dei Funzionari e delle EQ (ex D) e proviene da una posizione economica D5, il calcolo della retribuzione oraria sarà effettuato sul tabellare corrispondente alla categoria economica D5.

- se il soggetto interessato è attualmente inquadrato nell’Area degli Istruttori (ex C) e proviene da una posizione economica C6, il calcolo della retribuzione oraria sarà effettuato sul tabellare corrispondente alla categoria economica C6.

La retribuzione di posizione percepita nell’ente di provenienza non è invece rilevante ai fini del calcolo se l’ente utilizzatore non lo incarica anche di un’Elevata Qualificazione.

In quest’ultima ipotesi si applica l’art. 23, c. 5, CCNL 16.11.2022:

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all’art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall’art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l’ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi contro della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l’ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all’art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l’ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziate presso ciascun ente."

27 settembre 2023         Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6363, sintomo n. 6467

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