La persona sottoposta a TSO ha diritto di ricevere comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e di essere sentita dal giudice tutelare prima della convalida
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiNel 2022 l'Ente ha indetto una mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001, per un posto di collaboratore professionale amministrativo cat. B3, attuale operatore esperto amministrativo, tale dipendete ha conseguito nell'Ente di provenienza la PEO in posizione economica B4, si chiede se alla dipendente spetta il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto nell'Ente di nuova assegnazione per il profilo d'interesse (ex cat. B3) o se deve essere riconosciuto quello dell'ente di provenienza (cat. B4).
A proposito della fattispecie descritta nel quesito, l’ARAN ha chiarito (orientamento applicativo RAL-453):
“Riteniamo utile chiarire, preliminarmente, che l'incremento economico acquisito a seguito di progressione orizzontale nella categoria deve essere identificato in un incremento stipendiale e, quindi, per sua natura, irreversibile e consolidato nel patrimonio retributivo del lavoratore.
Il personale trasferito per mobilità volontaria, pertanto, che abbia beneficiato di una progressione orizzontale con decorrenza da una data precedente a quella del trasferimento stesso, ha diritto, pertanto, al riconoscimento e alla conservazione del predetto beneficio anche nel nuovo ente di destinazione.”
Pertanto, e per esempio, un dipendente trasferito per mobilità nel mese di giugno 2022 con il trattamento economico ex B3 al quale è stata attribuita una progressione economica a B4 per effetto di un contratto decentrato sottoscritto successivamente al giugno 2022 ma decorrente dal 1° gennaio 2022 avrà diritto a vedersi riconoscere nel nuovo ente il tabellare della posizione B4.
27 settembre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6369, sintomo n. 6473
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
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