Rilascio di CIE valida per l’espatrio a cittadino recentemente uscito dal carcere

Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
02 Ottobre 2023

Si chiede se sia possibile rilasciare una CIE valida per l’espatrio a un cittadino da poco uscito dal carcere, attualmente in possesso di una carta di identità non valida per l’espatrio, a cui sono state applicate le seguenti pene accessorie:

  • Interdizione legale
  • Interdizione perpetua dai pubblici uffici
  • Sospensione della potestà genitoriale
Risposta

Il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio è subordinato alla dichiarazione, resa dall'interessato, in merito alla assenza di cause ostative all'espatrio stesso. Il Funzionario delegato al rilascio della CIE deve acquisire la suddetta dichiarazione, che ricade nella esclusiva responsabilità dell'interessato.

Nonostante una prassi abbastanza diffusa, ma sprovvista di fondamento normativo, il funzionario delegato al rilascio della CIE non ha alcuna legittimazione a trattare i dati indicati nel quesito (interdizione legale, interdizione perpetua ecc.).

Deve, invece, acquisire la dichiarazione, resa dall'interessato, riguardante l'assenza di cause ostative all'espatrio; è quanto viene specificato dall'art. 1 d.P.R. n. 649/974 e dalle circolari "gemelle" diramate dal Ministero dell'interno e dal Ministero degli esteri all'indomani della entrata in vigore del d.P.R. n. 649/1974 che ha disciplinato l'equipollenza della carta di identità al passaporto.

È utile ricordare il tenore, alquanto categorico, delle citate circolari, che hanno il grande merito di far ricadere sul diretto interessato la responsabilità circa la veridicità della dichiarazione resa dall'interessato, senza chiamare in causa l'intervento del funzionario preposto al rilascio della CIE cui l'ordinamento non assegna un potere di indagine ampio, volto a verificare la piena e totale assenza di cause ostative.

In particolare, l'art. 1 del d.P.R. 6/8/1974 n. 649, recante "Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio"; dispone che "L'interessato che intenda giovarsi dell'equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d'identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta d'identità, dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3, lettere b), d), e), f), g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185. In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l'autorità che provvede al rilascio deve apporre sulla carta d'identità l’annotazione: «documento non valido ai fini dell'espatrio».

Pertanto compete al richiedente la carta di identità da valere per l'espatrio dichiarare di non avere cause ostative all'espatrio stesso; questo criterio viene ribadito con forza dalle due circolari ministeriali cui è fatto cenno sopra, emanate successivamente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 649/1974.

In particolare la circolare del Ministero degli affari esteri 27/1/1975 n. 6  precisa che "I Comuni - a differenza di quanto avviene relativamente ai passaporti per le Questure e per gli Uffici consolari - non sono tenuti a verificare l'inesistenza delle anzi specificate cause ostative, ma bensì unicamente a subordinare il rilascio della carta d'identità, valida anche per l'espatrio, all'avvenuta sottoscrizione della sopraspecificata dichiarazione da parte dell'interessato, che in tal modo se ne assume la responsabilità".  Di analogo tenore la circolare del Ministero dell'interno 15/2/1975 n. 47854, che, a sua volta, precisa con estrema chiarezza e fermezza che "I Comuni - a differenza di quanto avviene per i passaporti rilasciati dalle Questure e dagli uffici consolari - non sono tenuti a verificare l'attendibilità della dichiarazione resa, che è invece affidata alla esclusiva responsabilità del dichiarante".

Queste istruzioni non sono mai state riviste o modificate; pertanto non compete al comune la verifica della assenza di cause ostative all'espatrio, che viene autodichiarata dall'interessato che, lo si ripete, se ne accolla tutta la responsabilità. Ciò vale anche qualora il funzionario sia a conoscenza di possibili cause ostative; è e resta a carico del dichiarante la responsabilità circa la veridicità della dichiarazione resa.

Ciò che è consigliabile, anche se l'ignoranza della legge non scusa, è mettere a disposizione del dichiarante l'elenco "in chiaro" delle cause ostative, cioè del contenuto specifico della norma (ossia, l'art. 3, lettere b), d), e), f), g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185) recante l'elenco delle cause ostative.

28 Settembre 2023        Liliana Palmieri

 

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