Pubblicazioni di matrimonio, a seguito di richiesta presentata da altro comune, quando risultano indicati luoghi diversi di nascita di uno dei nubendi
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiAll'interno di un’area, nonostante sia presente un'unità lavorativa di categoria D alla quale non è stata attribuita la posizione organizzativa, è possibile assegnare la posizione organizzativa, in proporzione alle ore stabilite in convenzione, ad altro dipendente sempre di categoria D che svolge alcuni servizi convenzionati con il comune (il servizio associato è comunque ricompreso nell'area in cui vi è già un dipendente di categoria D)?
Dal quesito si evince che nell’Area X siano inquadrati due dipendenti appartenenti all’area dei funzionari e delle EQ (ex cat. D).
A uno di questi, dipendente in convenzione con altro ente, è stato affidato l’incarico di EQ.
Ora, poiché l’ente non ha la dirigenza, i funzionari apicali di ciascuna area sono automaticamente incaricati di EQ, ai sensi dell’art. 19, c. 1, CCNL 16.11.2022:
“1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell’art. 16 del presente CCNL."
A parità di qualifica, in un ente senza dirigenza, l’attribuzione dell’incarico di EQ spetta al Sindaco sulla base delle pesature e degli altri criteri previsti dalla deliberazione di Giunta opportunamente e obbligatoriamente approvata dopo il 1° aprile 2023, come previsto dall’art. 16, CCNL 16.11.2022.
Nel rispetto di tali criteri, e considerato che negli enti senza dirigenza a un settore corrisponde solo un Incarico di EQ, è consentito assegnare tale incarico al dipendente in convenzione.
28 settembre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6373, sintomo n. 6477
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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