Rimborso spese di viaggio per dipendente in convenzione su due enti

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
03 Ottobre 2023

Il comune capofila cede per 6 ore ad altro comune un proprio dipendente, quindi l'orario sarà ripartito 30 ore comune A e 6 ore comune B. Si chiede come debba essere calcolato il rimborso chilometrico se spettante.

Risposta

La sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti ha precisato sul tema (del. n. 211/2015):

Per quel che concerne (…) la peculiare posizione di dipendente di un ente locale che, in virtù di una convenzione, (…) presta il proprio servizio anche presso un comune diverso, ritiene il Collegio che siano applicabili estensivamente i medesimi principi posti a fondamento della normativa contrattuale suindicata, e prevista specificamente per i segretari comunali. 

Invero, la casistica de qua potrebbe considerarsi riconducibile alla eadem ratio di limitare, mediante il riconoscimento di un rimborso ai dipendenti “convenzionati”, l’entità dei maggiori oneri derivanti dalle ulteriori e/o maggiori spese di viaggio, conseguenti alla necessità di raggiungere più sedi di servizio. 

L’eventuale previsione del rimborso delle spese di viaggio, nonché la regolamentazione delle modalità, della tempistica e del quantum del riconoscimento devono essere disciplinati nell’ambito della convenzione medesima e, quindi, trovano la propria sedes materiae nell’accordo negoziale intercorrente tra gli enti locali interessati.

Osserva il Collegio che, ancorché lo strumento convenzionale è principalmente volto al miglioramento dell’organizzazione delle funzioni e dei servizi istituzionali, nell’osservanza dei principi di efficienza e di efficacia della pubblica amministrazione, questo non può sottrarsi alle regole che impongono agli enti locali il rigoroso rispetto dei principi di economicità e sana gestione finanziaria; pertanto, il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio convenzionalmente concordate, deve soggiacere ad alcune limitazioni. 

In via del tutto esemplificativa, il Collegio rammenta la copiosa giurisprudenza del controllo in relazione all’utilizzo del mezzo proprio, con particolare riferimento alle connesse finalità di contenimento della spesa e degli oneri che vengono sostenuti in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto (cfr. Sezione regionale per la Puglia, deliberazione n. 31/PAR/2012, Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 118/PAR/2013).”

Si rileva perciò quanto segue:

- la previsione di un rimborso delle spese di viaggio per spostarsi tra le due sedi di lavoro deve essere inserita nella convenzione che regola i rapporti tra i due enti;

- la quantificazione del rimborso, nella prospettiva di contenimento complessivo della spesa, prenderà a riferimento i costi che il dipendente dovrebbe sostenere se si spostasse da una sede all’altra con i mezzi pubblici, considerati come limite massimo.

29 settembre 2023         Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6379, sintomo n. 6483

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