Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiAlla luce del nuovo codice degli appalti D.Lgs 36/2023 vorrei sapere se e come è cambiata la contabilizzazione degli incentivi per le funzioni tecniche. Precedentemente veniva effettuata una partita di giro e l'erogazione ai dipendenti transitava dal capitolo delle risorse decentrate. Ora ci sarà un unico impegno sul capitolo del lavoro (servizio o fornitura) e disposto direttamente a favore dei dipendenti? Qual è l'iter per la contabilizzazione odierno?
L’art. 45, D. Lgs. n. 36/2023 dispone:
“1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. (…)”.
Inoltre, nella disposizione non è più prevista l’approvazione di un apposito regolamento per disciplinare l’erogazione degli incentivi.
Nel nuovo Codice non è stato riproposto, infatti, l’inciso che in precedenza recitava: “(…) sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti (…)”.
Le conseguenze principali di tali novità si possono dunque così riassumere:
- gli importi degli incentivi sono direttamente imputati al quadro economico dell’appalto, che li finanzia;
- il passaggio contabile per trasferire somme dal capitolo dell’appalto al capitolo del fondo non opera più (le somme sono erogate imputando i mandati degli incentivi direttamente al capitolo dell’appalto);
- la contrattazione integrativa si sostituisce obbligatoriamente al regolamento per indicare le modalità di calcolo degli incentivi, chi ne ha diritto, quando sono erogati, in che percentuale sono erogati.
Sul fatto invece che gli importi specifici debbano essere riportati anche nel contratto decentrato integrativo, in entrata e in uscita, o meno vi sono ancora contrasti in dottrina.
Da un lato, chi legge la norma come una semplificazione estrema della disciplina previgente, ritiene che il fondo non debba essere movimentato (le cifre ufficializzate nel quadro economico bastano a rendere pubblica la remunerazione dei dipendenti interessati).
Dall’altro lato, non sfugge a diversa dottrina il fatto che gli incentivi rappresentano una voce di retribuzione accessoria e dunque come tale non può non essere inclusa nel fondo, anche per ragioni di complessiva trasparenza.
Propendiamo per quest’ultima ipotesi che non introduce particolari difficoltà operative per gli enti (tanto entra, tanto esce) e ha il pregio di proporre in un unico quadro complessivo tutte le somme che costituiscono la retribuzione accessoria dei dipendenti.
Inoltre, poiché è proprio la contrattazione decentrata che si deve occupare dei criteri di determinazione degli incentivi, indicarne gli importi anno per anno ne è solo la logica conseguenza.
29 settembre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6385, sintomo n. 6489
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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