Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUna nostra dipendente con vent'anni di anzianità, assunta a tempo indeterminato, a seguito di un periodo di malattia ci ha espresso l'intenzione di chiedere un'aspettativa per motivi personali, non legati alla malattia, della durata di un anno.
Si chiede se in questo periodo di aspettativa debbano essere versati i contributi previdenziali e come calcolare l’importo dello stipendio e della tredicesima.
L’aspettativa per motivi personali è disciplinata dall’art. 39, CCNL 21 maggio 2018 che al comma 1 dispone:
"1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.”
Posto dunque che l’ente può riservarsi di non concedere l’aspettativa in presenza di motivate esigenze organizzative o di servizio, nel caso l’aspettativa sia concessa, il periodo di assenza non è retribuito e non è considerato ai fini dell’anzianità di servizio.
Perciò, tale aspettativa non è coperta da contribuzione (nemmeno figurativa) e il periodo di assenza non è valido ai fini pensionistici.
La dipendente potrà eventualmente riscattare autonomamente tale periodo con versamenti volontari.
2 Ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6389, sintomo n. 6493
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: